LEGGE 30 ottobre 1976, n. 730 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976

Coming into Force03 Novembre 1976
Enactment Date30 Ottobre 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/11/02/076U0730/CONSOLIDATED/20100508
Published date02 Novembre 1976
Official Gazette PublicationGU n.292 del 02-11-1976
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Le funzioni attribuite al commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977".

All'articolo 2, terzo comma, le parole: "lire 70.000 milioni" sono sostituite dalle altre: "lire 100.000 milioni";

il quinto comma e' soppresso;

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la correlativa contabilita' speciale sono affidate al prefetto della provincia di Udine per la definizione degli impegni assunti dal commissario straordinario ed il versamento, entro 60 giorni, delle eventuali rimanenze attive alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15".

L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono dispensati dalla prestazione del servizio militare.

Sono altresi' esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a seguito degli eventi sismici dell'anno 1976.

I soggetti di cui ai due commi precedenti nonche' i cittadini che devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, che non abbiano il requisito previsto dal precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.

Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e che si trovano nelle condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in congedo illimitato".

All'articolo 4 le parole: "Il commissario straordinario coordina e pianifica, di intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia Giulia" sono sostituite dalle altre: "Il commissario straordinario coordina, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia".

L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:

"Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e per la concessione dei contributi straordinari di cui all'ultimo comma del presente articolo e' elevato da 3.000 a 20.000 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.

I contributi previsti dal precedente comma sono concessi anche ai comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche' ai comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

L'importo massimo del contributo attribuibile ai comuni di Udine e Pordenone per gli esercizi 1976 e 1977 e' stabilito nella misura rispettivamente di lire 1.400 milioni e di lire 650 milioni.

Con le stesse modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono concessi contributi straordinari per gli esercizi 1976 e 1977 alle comunita' montane di cui alla legge 13 dicembre 1971, n. 1102, costituite prevalentemente dai comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del sopra citato decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del presente decreto-legge, e al consorzio dei comuni denominato comunita' collinare del Friuli, per far fronte agli oneri determinati dagli eventi sismici del 1976, nonche' ai comuni anche di altre province per i maggiori oneri conseguenti alla istituzione nel loro territorio di centri assistenziali disposta dal commissario straordinario".

All'articolo 6, ultimo comma, la parola: "esserci" e' sostituita dall'altra: "esservi".

All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:

"Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di cui al primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province di Udine e Pordenone, comunque a disposizione del commissario straordinario per le speciali esigenze di cui allo stesso primo comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557";

e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al 19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle localita' previste dal primo comma, in relazione alle esigenze ivi indicate, non trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749".

Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

Art. 7-bis. - "Per il personale militare impiegato in servizi collettivi nelle localita' delle province di Udine e Pordenone l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e l'indennita' di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976.

Al personale militare impegnato nei cantieri di lavoro per concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei villaggi e delle case prefabbricate nonche' all'opera di ricostruzione del Friuli, che non abbia diritto all'equo indennizzo previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le disposizioni di quest'ultima legge".

Art. 7-ter. - "L'articolo 38 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, e' sostituito dal seguente:

"I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario, ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, con decorrenza 1 luglio 1976, 1 gennaio 1977, 1 luglio 1977 e 1 gennaio 1978, possono essere, con il loro consenso, trattenuti in servizio per particolari esigenze fino al 30 giugno 1978.

I predetti dipendenti che comunque abbiano titolo per fruire dell'esodo volontario ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, possono a domanda rinunciare all'esodo anticipato e a ogni conseguente beneficio previsto dalla predetta legge"".

All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente:

"Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facolta' di disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche' delle comunita' montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e della comunita' collinare del Friuli, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604";

al terzo comma, le parole: "nella qualifica di reggenti" sono sostituite dalle altre: "nella qualita' di reggenti";

l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:

"Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche' nelle comunita' montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e nella comunita' collinare del Friuli, viene attribuita per gli esercizi 1976 e 1977, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con il Ministro per il tesoro, a decorrere dal 6 maggio 1976, una indennita' mensile aggiuntiva al trattamento economico in godimento".

All'articolo 9, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:

"L'apporto di lire 42.000 milioni di cui al comma precedente e' interamente destinato, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, alla gestione speciale prevista dallo stesso secondo comma del citato articolo 2";

al secondo comma, le parole: "eventi sismici di cui al successivo articolo 12" sono sostituite dalle altre: "eventi sismici dell'anno 1976".

Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente:

Art. 9-bis. - "Le provvidenze di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche alle imprese artigiane danneggiate...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT