LEGGE 23 dicembre 1970, n. 1094 - Estensione dell'equo indennizzo al personale militare

Coming into Force27 Gennaio 1971
End of Effective Date08 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1971/01/12/070U1094/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date23 Dicembre 1970
Published date12 Gennaio 1971
Official Gazette PublicationGU n.8 del 12-01-1971
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Al personale militare che, per infermita' contratta per causa di servizio ordinario, abbia subito una menomazione ascrivibile ad una delle categorie di cui alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni, e' concesso un equo indennizzo per la perdita dell'integrita' fisica.

L'infermita' non prevista in dette tabelle e' indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 2.

L'equo indennizzo spettante ai militari e' liquidato con decreto ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrita' fisica e in conformita' dell'annessa tabella.

L'equo indennizzo e' ridotto del 25 per cento o del 50 per cento se il militare al momento dell'evento dannoso abbia superato rispettivamente i cinquanta o i sessanta anni di eta'.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 3.

Per la concessione dell'equo indennizzo si applicano le norme previste per gli impiegati civili dello Stato dagli articoli da 50 a 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, ad eccezione delle disposizioni concernenti l'invio degli atti al consiglio di amministrazione.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

Art 4.

La presente legge ha effetto dal 1 gennaio 1970.

All'onere annuo di lire 1.700 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per gli anni finanziari 1970 e 1971, mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 23 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - TANASSI - RESTIVO - REALE -...

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