LEGGE 10 agosto 1950, n. 648 - Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra

Coming into Force16 Settembre 1950
Published date01 Settembre 1950
Enactment Date10 Agosto 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/09/01/050U0648/CONSOLIDATED/20060802
Official Gazette PublicationGU n.200 del 01-09-1950 - Suppl. Ordinario
TITOLO I Del diritto alla pensione di guerra in generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Ai militari delle Forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita', di lavoro, ed alle loro famiglie, quando da tali ferite, lesioni o infermita', sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni e nei modi stabiliti dalla presente legge.

Le equiparazioni fra i gradi dei personali appartenenti ai Corpi o servizi ausiliari e quelli dell'Esercito sono determinate con decreti del Capo dello Stato, udito il Consiglio di Stato.

Ai militari addetti in stabilimenti, cantieri o lavori esercitati od assunti da Enti pubblici o da privati, ancorche' vi abbiano prestato servizio in qualita' di comandati, si applica il regime delle pensioni di guerra, quando trattisi di decesso o invalidita' direttamente derivanti da azioni belliche.

Art 2.

La morte o l'invalidita' da' diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra, quando le ferite, le lesioni o le malattie che l'hanno determinata siano state riportate od aggravate per causa del servizio di guerra.

Si presumono dipendenti dal servizio di guerra, salvo prova contraria, le ferite, le lesioni o infermita', riportate od aggravate in occasione della prestazione di servizio di guerra in reparti operanti.

Non si considerano reparti operanti quelli che furono dichiarati tali soltanto per essere destinati a speciali servizi, o designati per particolari impieghi, a meno che siano stati impegnati effettivamente in azioni di combattimento e per il periodo in cui tali azioni ebbero luogo.

Si presumono dipendenti da causa di servizio le malattie epidemico-contagiose contratte durante la prestazione del servizio militare in tempo di guerra.

Art 3.

La morte o l'invalidita' determinate da ferite, lesioni o malattie, riportate o aggravate durante lo stato di prigionia presso il nemico, si presumono dipendenti da causa di servizio di guerra, salvo prova contraria.

Non spetta mai pensione, assegno o indennita', quando risulti che il militare sia caduto prigioniero per circostanze a lui imputabili Per il conferimento di tali pensioni, assegni o indennita', come pure per la concessione degli acconti, e' sempre necessario il nulla osta del Ministero militare.

Tuttavia le pensioni o gli assegni possono anche essere conferiti in via provvisoria, salvo revoca quando il competente Ministero dichiari che il militare cadde prigioniero per circostanze a lui imputabili.

Art 4.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle Colonie, e alle loro famiglie.

In questo capo ha sempre luogo la presunzione di cui al secondo comma dell'art. 2.

Art 5.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, anche quando l'invalidita' o la morte sia stata determinata da ferite, lesioni o malattie, riportate od aggravate per causa di servizio attinente alla guerra.

Sono considerati servizi attinenti alla guerra quelli che esistono soltanto durante lo stato di guerra, ovvero che, per lo straordinario sviluppo dovuto alle esigenze belliche, presentano maggiori pericoli o richiedono maggiori fatiche che non in tempo di pace.

Sono anche considerati attinenti alla guerra i servizi resi dai militari richiamati e da quelli che, per ragioni di eta' o di salute, in tempo di pace sarebbero stati liberi od esonerati dagli obblighi di leva. In tali casi e' sempre necessario che i militari siano stati sottoposti a servizi particolarmente gravosi in rapporto alle loro condizioni individuali.

Il servizio prestato in uffici che non siano al seguito di truppe operanti non si considera mai come servizio di guerra o attinente alla guerra, salvo nel caso in cui l'invalidita' o la morte derivino da azioni belliche.

Art 6.

Non spetta mai pensione, assegno o indennita', nei casi in cui la invalidita' o la morte siano state causate da dolo o colpa grave del militare, oppure quando derivino da fatti che non abbiano alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra.

In ogni caso non hanno alcuna relazione col servizio di guerra o attinente alla guerra le infermita' dovute ai comuni fattori etimologici, che possa ritenersi si sarebbero ugualmente manifestate o aggravate ancorche' il militare non si fosse trovato in servizio.

Art 7.

Sono considerati come morti per causa del servizio di guerra, agli effetti della presente legge, i militari dei quali, dopo due mesi da un fatto d'arme o dall'esecuzione di un incarico ricevuto durante azioni di guerra, non si abbiano piu' notizie.

E' pure presunta la morte del militare per causa del servizio di guerra quando risulti che il militare e' scomparso mentre prestava servizio di guerra o era prigioniero presso il nemico, e non si abbiano notizie di lui da almeno un anno.

Nel caso che, dopo liquidata la pensione, venga accertato che il militare scomparso e' tuttora in vita, la pensione e' revocata con decreto del Ministro per il tesoro, e le rate gia' pagate vengono imputate sugli assegni arretrati spettanti al militare medesimo. Uguale imputazione viene fatta quando, liquidata la pensione, sia accertato che la morte del militare ha avuto luogo in un tempo posteriore a quello della presunta morte.

Art 8.

E' equiparato al servizio militare, agli effetti della concessione di pensioni, assegni o indennita' di guerra, il servizio prestato da tutti i cittadini che, in occasione dello stato di guerra, vengano militarizzati dalle competenti autorita' e posti al seguito di truppe operanti.

Art 9.

Fuori dei casi in cui si verifica la militarizzazione di diritto ai sensi dell'articolo precedente, i cittadini militarizzati per svolgere un'attivita' connessa con la preparazione e la difesa militare o con la condotta della guerra in generale, ed in caso di morte i loro congiunti, possono conseguire pensioni, assegni o indennita' di guerra, soltanto quando trattisi di invalidita' o di decesso derivanti da azioni belliche.

Art 10.

Sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, ai cittadini italiani divenuti invalidi ed alle famiglie dei cittadini italiani morti per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidita' o della morte.

Sono considerati fatti di guerra, agli effetti della presente legge, i fatti ovunque avvenuti, ad opera di Forze armate nazionali od estere, alleate o nemiche e coordinati alla preparazione ed alle operazioni di guerra, o che, pur non essendo coordinati alla preparazione ed alle operazioni belliche, siano stati occasionati dalle stesse.

Sono considerati dipendenti da fatti di guerra anche la morte o l'invalidita', determinata da ferite o lesioni riportate in occasione di azioni belliche nel tentativo di sottrarsi all'offesa nemica.

E' sempre presunta la dipendenza dal fatto di guerra quando l'invalidita' e la morte derivino da esplosione di un ordigno bellico...

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