DECRETO-LEGGE 18 settembre 1976, n. 648 - Interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976

Coming into Force20 Settembre 1976
Enactment Date18 Settembre 1976
Published date20 Settembre 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/09/20/076U0648/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.250 del 20-09-1976
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di disporre interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per le finanze; Decreta:

Art 1.

Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, puo' prendere, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilita' generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori interessati.

Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, esercita a tale scopo tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni, anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

Art 1.

Il commissario straordinario, nominato ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, puo' prendere, sentita la regione Friuli-Venezia Giulia, ogni iniziativa ed adottare, anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese le norme sulla contabilita' generale dello Stato, e con il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ogni provvedimento opportuno e necessario per il soccorso e l'assistenza alle popolazioni interessate e per gli interventi necessari per l'avvio della ripresa civile, amministrativa, sociale ed economica dei territori interessati.

Il commissario, oltre alle funzioni previste dagli articoli 5 e 6 della citata legge, esercita a tale scopo tutte le funzioni attribuite ai singoli Ministeri, provvedendo altresi' al coordinamento degli interventi urgenti delle pubbliche amministrazioni, anche per la riattivazione dei servizi pubblici, esclusi in ogni caso i piani e le procedure per la ricostruzione definitiva.

Le funzioni attribuite al commissario straordinario ai sensi dei commi precedenti cessano il 30 aprile 1977.

Art 2.

E' costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il fondo e' amministrato dal commissario straordinario.

Il fondo e' alimentato dallo stanziamento di lire 70.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976. Al fondo affluiscono altresi' le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del fondo stesso e che e' autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamita', ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonche' ad assistenza in natura, comprese le somme residuate sugli stanziamenti iscritti, nel medesimo stato di previsione, ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Le disponibilita' del fondo sono versate ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.

A detto fondo affluiranno altresi' le oblazioni che saranno effettuate da enti o privati con le modalita' che saranno stabilite con decreto del Ministro per il tesoro.

Con lo stesso fondo il commissario provvede ai seguenti interventi:

  1. per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere straordinario, ivi compresi gli incentivi da concedersi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;

  2. per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, per l'acquisto di roulottes, per l'installazione di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

  3. per le provvidenze di cui agli articoli 14, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Il commissario per lo svolgimento dei compiti sopraindicati puo' avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando, nonche' della collaborazione di esperti anche estranei all'amministrazione, cui possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

Art 2.

E' costituito un fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'art. 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041, destinato agli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto e per la concessione di anticipazioni o integrazioni per il funzionamento dei servizi alla cui direzione provvede il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996.

Il fondo e' amministrato dal commissario straordinario.

Il fondo e' alimentato dallo stanziamento di lire 100.000 milioni che a tal fine viene iscritto in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1976. Al fondo affluiscono altresi' le somme che il Ministero dell'interno pone a disposizione del fondo stesso e che e' autorizzato a prelevare dai capitoli del proprio stato di previsione, relativi ad assistenza straordinaria in caso di calamita', ad interventi assistenziali a favore di enti pubblici e privati nonche' ad assistenza in natura, comprese le somme residuate sugli stanziamenti iscritti, nel medesimo stato di previsione, ai sensi degli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n.

227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n.

336. Le disponibilita' del fondo sono versate ad apposita contabilita' speciale istituita presso la tesoreria provinciale di Udine. I relativi ordinativi di pagamento sono emessi a firma del commissario o di un funzionario delegato.

COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 OTTOBRE 19876, N.730

Con lo stesso fondo il commissario provvede ai seguenti interventi:

  1. per assistenza straordinaria ed altre esigenze di carattere

    straordinario, ivi compresi gli incentivi da concedersi ai sinistrati per consentire loro di reperire una sistemazione autonoma;

  2. per assistenza in natura con distribuzione di materiale vario ed, in particolare, per l'acquisto di roulottes, per l'installazione di abitazioni mobili o ad elementi componibili, da destinare provvisoriamente ad alloggi per le famiglie dei senza tetto, ivi comprese le necessarie infrastrutture;

  3. per le provvidenze di cui agli articoli 14, 16 e 17 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

    Il commissario per lo svolgimento dei compiti sopraindicati puo' avvalersi di personale delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando, nonche' della collaborazione di esperti anche estranei all'amministrazione, cui possono essere conferite attribuzioni determinate per l'assolvimento di compiti specifici.

    Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la correlativa contabilita' speciale sono affidate al prefetto della provincia di Udine per la definizione degli impegni assunti dal commissario straordinario ed il versamento, entro 60 giorni, delle eventuali rimanenze attive alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

Art 3.

I cittadini soggetti ad obbligo di leva, residenti nei comuni colpiti da calamita' naturali o catastrofe e individuati con decreto emanato dal Ministro per la difesa, sentito il commissario del Governo, sono arruolati a domanda nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni.

Essi vengono impiegati in servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle popolazioni colpite, anche fuori delle zone disastrate.

Art 3.

((I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al 1977 residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella...

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