DECRETO-LEGGE 3 luglio 1976, n. 463 - Norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile

Coming into Force08 Luglio 1976
End of Effective Date19 Aprile 2006
Published date08 Luglio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/07/08/076U0463/CONSOLIDATED/20060405
Enactment Date03 Luglio 1976
Official Gazette PublicationGU n.178 del 08-07-1976
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza, al fine di assicurare la piena efficienza dei servizi antincendi e di protezione civile in seguito all'adozione dal 1 luglio 1976 del nuovo orario di lavoro previsto dall'art. 11, ultimo comma, della legge 8 dicembre 1970, n. 996, per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di provvedere ad una nuova disciplina dei compensi per il lavoro straordinario e delle indennita' per il servizio notturno e festivo, nonche', della partecipazione alla mensa gratuita del Corpo predetto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta:

Art 1.

A decorrere dal 1 luglio 1976, per la durata di mesi tre, e comunque non oltre la data di attuazione degli accordi formati in materia ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dei ruoli tecnici, dai capi reparto, dai capi squadra e dai vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennita' di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.

Con la medesima decorrenza e per il medesimo periodo di cui al precedente comma la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata, per il dirigente superiore e per il primo dirigente, in misura pari ad 1/175 della rispettiva retribuzione iniziale lorda mensile, comprensiva dell'indennita' di funzione, maggiorata del 15 per cento.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui ai commi precedenti e' elevata del 30 per cento.

Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dal presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennita' integrativa speciale spettante alla generalita' del personale di cui al primo e al secondo comma in attivita' di servizi alla data del 1 gennaio 1976. Le misure complessive cosi' ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.

I compensi per lavoro straordinario, spettanti al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per i servizi e le prestazioni di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, continuano ad essere liquidati sulla base della misura oraria vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art 1.

A decorrere dal 1 luglio 1976, per la durata di mesi sei, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati in materia ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dei ruoli tecnici e sanitari, dai capi reparto dai vice capi reparto, dai capi squadra e dai vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennita' di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.

Con la medesima decorrenza e per il medesimo periodo di cui al precedente comma la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata, per il dirigente superiore e per il primo dirigente, in misura pari ad 1/175 della rispettiva retribuzione iniziale lorda mensile, comprensiva dell'indennita' di funzione, maggiorata del 15 per cento.

Per il lavoro straordinario prestato in orario notturno, dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo, e nei giorni festivi, purche' si tratti di lavoro non compensativo, la misura oraria del compenso di cui ai commi precedenti e' elevata del 30 per cento.

Le misure dei compensi per lavoro straordinario risultanti dal presente articolo sono ulteriormente maggiorate di un importo pari ad 1/175 della misura mensile della indennita' integrativa speciale spettante alla generalita' del personale di cui al primo e al secondo comma in attivita' di servizi alla data del 1 gennaio 1976. Le misure complessive cosi' ottenute sono arrotondate alle lire dieci per eccesso.

I compensi per lavoro straordinario, spettanti al personale direttivo, esclusi i dirigenti, e a quello di concetto del ruolo tecnico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8 della legge 15 novembre 1973, n. 734, per i servizi e le prestazioni di cui alla legge 26 luglio 1965, n. 966, continuano ad essere liquidati sulla base della misura oraria vigente anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art 1.

A decorrere dal 1 luglio 1976, per la durata di mesi sei, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli accordi formati in materia ai sensi dell'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382, la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dal personale dei ruoli tecnici e sanitari, dai capi reparto dai vice capi reparto, dai capi squadra e dai vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata, per ogni qualifica, secondo il relativo indice percentuale risultante dalla tabella allegata, assumendo a base un importo pari ad 1/175 della retribuzione iniziale lorda mensile per stipendio e per indennita' di funzione del primo dirigente alla classe iniziale, maggiorato del 15 per cento.

Con la medesima decorrenza e per il medesimo periodo di cui al precedente comma la misura oraria dei compensi per lavoro straordinario prestato dai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' determinata, per il dirigente superiore e per il primo dirigente, in misura pari ad...

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