LEGGE 10 agosto 1976, n. 557 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile

Coming into Force15 Agosto 1976
Enactment Date10 Agosto 1976
Published date14 Agosto 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/08/14/076U0557/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.214 del 14-08-1976
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, al primo comma, le parole: "per la durata di mesi tre, e comunque non oltre la data di attuazione degli", sono sostituite con le seguenti: "per la durata di mesi sei, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli"; dopo le parole: "dei ruoli tecnici" sono aggiunte le parole: "e sanitari" e dopo le parole: "capi reparto", sono aggiunte le parole: "dai vice capi reparto".

Nell'articolo 6, il primo comma e' sostituito col seguente:

"Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi nelle giornate festive e' corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1976, un compenso di L. 405 per ogni ora di lavoro svolta nel giorno festivo".

Nell'articolo 7, le parole: "legge 18 dicembre 1975, n. 613" sono sostituite con le seguenti: "legge 18 novembre 1975, n. 613".

Dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:

Art. 7-bis. - "Il Ministro per l'interno, al fine di un piu' sollecito completamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A della legge 27 dicembre 1973, n. 850, comunque vacanti alla data del relativo bando, nonche' di quelli che dovessero rendersi disponibili alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso stesso.

I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio, in corrispondenza delle esigenze di organico delle stesse preventivamente accertate con decreto del Ministro per l'interno per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti.

Potranno partecipare al concorso coloro che alla data fissata per la presentazione delle domande non abbiano superato il 26° anno di eta', siano in possesso della piena e incondizionata idoneita' fisica e che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, siano stati richiamati in servizio...

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