DECRETO LEGISLATIVO 21 dicembre 1998, n. 492 - Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20 e 23 aprile 1998, n. 134

Coming into Force05 Febbraio 1999
Enactment Date21 Dicembre 1998
Published date21 Gennaio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/01/21/099G0035/CONSOLIDATED/20050131
Official Gazette PublicationGU n.16 del 21-01-1999 - Suppl. Ordinario n. 18
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 12, commi 1, lettere a), n) e q) e 3, nonche' l'articolo 14;

Visto il decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, recante trasformazione dell'ente pubblico Centro sperimentale di cinematografia nella fondazione Scuola nazionale di cinema;

Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, recante riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Societa' di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, recante trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge n. 59 del 1997;

Rilevato, in particolare, che l'articolo 11, comma 3, della citata legge n. 59 del 1997 prevede che: "Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore";

Considerato che appare necessario apportare disposizioni correttive e integrative ai citati decreti legislativi, al fine di meglio definire la struttura degli enti trasformati e consentire una piu' razionale definizione delle competenze e delle procedure dei residui organi collegiali operanti presso il Dipartimento dello spettacolo;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1998;

Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426

  1. All'articolo 9 del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

      " b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo;";

    2. dopo il comma 1 e' inserito il seguente:

      "1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), la Scuola nazionale di cinema presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente al triennio di riferimento, un programma delle attivita', con relazione finanziaria ed evidenziazione delle somme necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo, di misura non inferiore all'8 per cento della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinato al cinema, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".

  2. In sede di prima applicazione, il programma dell'attivita' di cui all'articolo 9, comma 1 -bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e' presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 2.

Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono aggiunti i seguenti:

    "1-bis. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nei settori della musica, della danza e del teatro, di cui all'articolo 13, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito delle somme destinate, rispettivamente, alla musica, non riferita alle fondazioni liriche, alla danza ed al teatro di prosa, nel Fondo unico dello spettacolo.

    1-ter. Il contributo, di misura non inferiore all'1 per cento di quanto previsto per ciascuno dei settori di cui al comma 1 -bis, e' assegnato, sentite le competenti commissioni consultive, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione; per l'assegnazione del contributo, la societa' di cultura presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle finalita' nei settori di attivita' indicati al comma 1 -bis.

    1-quater. Per lo svolgimento delle attivita' istituzionali della societa' di cultura nel campo del cinema, ivi compresa la Mostra internazionale del cinema, e' stanziato un contributo ordinario, con determinazione triennale, nell'ambito del Fondo unico dello spettacolo destinato al cinema. Il contributo, di misura non inferiore al 4 per cento di tale fondo, e' assegnato, sentita la commissione consultiva per il cinema, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazione.".

  2. In sede di prima applicazione, i programmi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, sono presentati entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 3.

Modifiche al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. la lettera b) del comma 1 e' sostituita dalla seguente:

      " b) i contributi ordinari dello Stato, destinati alle finalita' istituzionali della Fondazione, stanziati con determinazione triennale, negli stati di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attivita' culturali, con riferimento al Fondo unico dello spettacolo, nell'ambito delle somme destinate al teatro di prosa;";

    2. dopo i1 comma 1 e' inserito il seguente:

      "1-bis. Ai fini dell'assegnazione del contributo di cui al comma 1, lettera b), l'Istituto presenta ogni tre anni, entro il 31 ottobre dell'anno antecedente il triennio di riferimento, un programma delle attivita' con relazione finanziaria ed evidenziazione delle risorse necessarie al perseguimento delle singole finalita' istituzionali. Il contributo e' assegnato, in misura non inferiore all'1 per cento delle somme indicate al comma 1, lettera b), sentita la commissione consultiva per il teatro, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, avente efficacia triennale, salvo revoca o modificazioni.".

  2. In sede di prima applicazione, il programma dell'attivita' di cui all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, e' presentato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art 4.

Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

  1. All'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. al comma 1, dopo la lettera c), e' aggiunta la seguente:

      "c-bis) sulla ammissione o revoca dei benefici, ai sensi dell'articolo 5.";

    2. al comma 2, le parole: "dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo" sono sostituite dalle seguenti: "del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' presieduta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed";

    3. dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

      "3-bis. La commissione e' integrata, per i fini di cui all'articolo 5, da un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici dei film di lungometraggio e da un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici.".

  2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

    1. il secondo comma dell'articolo 8 e' sostituito dal seguente:

      "L'attestato di qualita' e' rilasciato, per ogni semestre, ad un numero di lungometraggi ammessi ai benefici della presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 18, annualmente stabilito con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali.";

    2. il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 5 e' sostituito dal seguente: "L'accertamento dei predetti requisiti e' effettuato nei casi in cui vi sia preventiva indicazione della commissione consultiva per il cinema, formulata in sede di espressione di parere favorevole alla concessione di benefici, ovvero quando vi sia motivata richiesta del capo del Dipartimento dello spettacolo. Qualora i benefici siano stati gia' concessi, l'accertamento della mancanza dei requisiti ne comporta la decadenza.";

    3. nel primo comma dell'articolo 11, le parole: "in ciascun trimestre" sono sostituite dalle seguenti: "in ciascun semestre";

    4. l'articolo 7 e'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT