DECRETO LEGISLATIVO 29 gennaio 1998, n. 20 - Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force27 Febbraio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/02/12/098G0048/CONSOLIDATED/20040209
Enactment Date29 Gennaio 1998
Published date12 Febbraio 1998
Official Gazette PublicationGU n.35 del 12-02-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per i beni culturali e ambientali in materia di spettacolo e sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione

  1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, gia' ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato "l'Istituto", e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione, ed ha sede legale in Roma. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Visto il regio decreto 7 agosto 1925, n. 1767;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 maggio 1996 recante delega di funzioni al Ministro per i beni culturali e ambientali in materia di spettacolo e sport, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 1996;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Visto il parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione

  1. L'Istituto nazionale per il dramma antico, gia' ente pubblico disciplinato dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, e di seguito denominato "l'Istituto", e' trasformato in fondazione ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione, .... Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo. 2-bis. La fondazione ha sede legale in Roma e sede amministrativa e operativa in Siracusa.

Art 2.

Statuto

  1. L'Istituto e' dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

  2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 1, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Art 2.

(Statuto).

((1. L'Istituto e' dotato di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, ed approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica.

  1. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, il Ministro per i beni e le attivita' culturali, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.))

Art 3.

Finalita'

  1. L'Istituto ha le seguenti finalita':

    1. coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attivita' teatrale presso i teatri grecoromani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonche' altre attivita' culturali ed artistiche ad esso relative, con particolare riguardo alla definizione di attivita' teatrali ed in particolare della scuola di teatro in Siracusa, ove conserva sedi operativa ed amministrativa, e nei teatri antichi della Sicilia;

    2. promuovere, anche in coordinamento con le universita', lo studio dei testi teatrali della classicita' greca e latina.

  2. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.

  3. L'Istituto puo', previa autorizzazione dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, l'Istituto e' soggetto, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art 3.

(Finalita').

((1. L'Istituto ha le seguenti finalita':

  1. coordinare a livello nazionale, anche mediante accordi con le regioni e gli enti locali, l'attivita' teatrale presso i teatri greco-romani, promuovendo la rappresentazione del teatro classico greco e latino, nonche' di altre attivita' culturali ed artistiche ad esso relative;

  2. provvedere alla produzione ed alla rappresentazione dei testi drammatici greci e latini nel teatro greco di Siracusa, in altri teatri ed in ambienti di particolare rilievo culturale;

  3. curare la pubblicazione dei testi classici, delle monografie, degli studi specializzati e della rivista dell'Istituto;

  4. curare la biblioteca dell'Istituto ed incrementarne le acquisizioni;

  5. provvedere alla costituzione del Museo dell'Istituto, con sede in Siracusa;

  6. provvedere all'organizzazione di convegni ed altre attivita' di studi e di ricerca sui temi della classicita' greca e latina;

  7. provvedere al mantenimento ed allo sviluppo della scuola di teatro "Giusto Monaco" in Siracusa;

  8. attivare le iniziative necessarie al coinvolgimento degli istituti scolastici per la realizzazione di spettacoli del teatro classico greco e latino, anche attraverso apposite rassegne, tra le quali il Festival internazionale dei giovani di Palazzolo Acreide;

  9. promuovere, anche in coordinamento con le universita', lo studio dei testi teatrali della classicita' greca e latina.

  1. L'Istituto agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale e favorisce, anche mediante...

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