LEGGE 4 novembre 1965, n. 1213 - Nuovo ordinamento dei provvedimenti a favore della cinematografia

Coming into Force12 Novembre 1965
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date12 Novembre 1965
Enactment Date04 Novembre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/11/12/065U1213/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.282 del 12-11-1965
TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Presupposti e finalita' della legge

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attivita' di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

  1. favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

  2. promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicita';

  3. incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

  4. assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione dei patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

  5. cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico.

Art 1.

Presupposti e finalita' della legge

Lo Stato considera il cinema mezzo di espressione artistica, di formazione culturale, di comunicazione sociale e ne riconosce l'importanza economica ed industriale. Le attivita' di produzione, di distribuzione e di programmazione di film sono ritenute di rilevante interesse generale.

Pertanto lo Stato:

  1. favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori;

  2. promuove la struttura industriale a partecipazione statale, assicurando che sia di integrazione all'industria privata ed operi secondo criteri di economicita';

  3. incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e diffondere il cinema nazionale con particolare riguardo ai film di notevole interesse artistico e culturale;

  4. assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione dei patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero;

  5. cura la formazione di quadri professionali e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico. 35

Art 2.

Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

  1. promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

  2. accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;

  3. promuove e cura, i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocita';

  4. rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;

  5. esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dello Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate;

  6. attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge.

Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attivita' e degli interventi dei Ministeri competenti, e' costituito un Comitato permanente, composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocita' di cui al primo comma, dovra' essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia.

Art 2.

Attribuzioni del Ministero del turismo e dello spettacolo

Per il raggiungimento degli scopi di cui al precedente articolo il Ministero del turismo e dello spettacolo:

  1. promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica nazionale e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero;

  2. accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;

  3. promuove e cura, i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione dei film, stipulando i relativi accordi di reciprocita';

  4. rilascia le autorizzazioni per la costruzione, la trasformazione e l'adattamento dei locali da adibire a spettacoli cinematografici;

  5. esercita la vigilanza sugli Enti e sulle manifestazioni cinematografiche che beneficiano di sovvenzioni dirette dello Stato, salva la competenza del Ministero delle partecipazioni statali nei confronti dello Ente autonomo di gestione per il cinema e delle societa' in esso inquadrate;

  6. attua i provvedimenti stabiliti nella presente legge.

Allo scopo di determinare le direttive generali della politica nel settore della cinematografia e dei mezzi audiovisivi e televisivi e di assicurare, nel quadro delle predette direttive, il coordinamento delle attivita' e degli interventi dei Ministeri competenti, e' costituito un Comitato permanente, composto dei Ministri per il bilancio, per il tesoro, per la pubblica istruzione, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria e commercio, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio per le informazioni. Il Comitato e' presieduto dal Ministro per il turismo e lo spettacolo.

Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, di volta in volta, gli altri Ministri interessati.

Ai fini della stipulazione degli accordi di reciprocita' di cui al primo comma, dovra' essere sentito preventivamente il parere della Commissione centrale per la cinematografia. 35

Art 3.

Commissione centrale per la cinematografia

Per l'esame dei problemi generali concernenti la cinematografia e per lo svolgimento delle attribuzioni specifiche fissate dalla presente legge e' istituita presso il Ministero del turismo e dello spettacolo la Commissione centrale per la cinematografia. Detta, Commissione, che e' presieduta dal Ministro per il turismo e lo spettacolo, e' composta di:

  1. il direttore generale dello spettacolo;

  2. un rappresentante del Ministero dell'interno;

  3. un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

  4. un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero;

  5. un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  6. un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali;

  7. due rappresentanti dell'Ente autonomo di gestione per il cinema;

  8. un rappresentante del Centro sperimentale di cinematografia;

  9. un rappresentante della Banca nazionale del lavoro - Sezione autonoma del credito cinematografico;

  10. un rappresentante della Societa' italiana autori ed editori;

  11. due rappresentanti dei giornalisti cinematografici;

  12. quattro rappresentanti degli autori cinematografici;

  13. un rappresentante degli attori cinematografici;

  14. quattro rappresentanti dei produttori di film;

  15. quattro rappresentanti degli esercenti di sale cinematografiche, di cui uno degli esercenti di sale parrocchiali e uno della categoria del piccolo esercizio;

  16. un rappresentante dei noleggiatori di film;

  17. un rappresentante delle industrie tecniche cinematografiche;

  18. cinque rappresentanti dei lavoratori del cinema, tra cui due delle categorie tecniche;

  19. due rappresentanti delle associazioni nazionali dei circoli di cultura cinematografica, riconosciute a norma dell'articolo 44;

  20. un rappresentante per la cinematografia scientifica del Consiglio nazionale...

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