DECRETO LEGISLATIVO 22 gennaio 2004, n. 28 - Riforma della disciplina in materia di attivita' cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137

Coming into Force06 Febbraio 2004
End of Effective Date31 Dicembre 2016
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/02/05/004G0051/CONSOLIDATED/20161126
Enactment Date22 Gennaio 2004
Published date05 Febbraio 2004
Official Gazette PublicationGU n.29 del 05-02-2004
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);

Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina delle attivita' cinematografiche ad un sistema unitario e coerente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa nella seduta del 26 novembre 2003;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita'

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.

  2. Le attivita' cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale.

  3. La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la proprieta' intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attivita' di studio e di ricerca nel settore cinematografico.

  4. Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministero":

  1. promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;

  2. accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;

  3. promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocita', d'intesa con il Ministero degli affari esteri;

  4. esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

  2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.

  3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie.

  4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.

  5. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenta significative qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari, nonche' i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.

  6. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:

    1. i film riconosciuti di interesse culturale dalla Commissione di cui all'articolo 8;

    2. i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;

    3. i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

    4. i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

  7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.

  8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

  9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.

  10. Per sala della comunita' ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato. La relativa programmazione cinematografica e multimediale svolta deve rispondere a finalita' precipue di formazione sociale, culturale e religiosa, secondo le indicazioni dell'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale.

Art 2.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto, per film si intende lo spettacolo realizzato su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico, purche' opera dell'ingegno, ai sensi della disciplina del diritto d'autore, destinato al pubblico, prioritariamente nella sala cinematografica, dal titolare dei diritti di utilizzazione.

  2. Per lungometraggio si intende il film di durata superiore a 75 minuti.

  3. Per cortometraggio si intende il film di durata inferiore a 75 minuti, ad eccezione di quelli con finalita' esclusivamente pubblicitarie.

  4. Per film di animazione si intende il lungometraggio o cortometraggio con immagini realizzate graficamente ed animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto.

  5. Per film di interesse culturale si intende il film che corrisponde ad un interesse culturale nazionale in quanto, oltre ad adeguati requisiti di idoneita' tecnica, presenta significative qualita' culturali o artistiche o eccezionali qualita' spettacolari, nonche' i requisiti di cui all'articolo 7, comma 2.

  6. Per film d'essai si intende il film, individuato dalla Commissione di cui all'articolo 8, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisca alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali. Ai fini dell'ammissione ai benefici del presente decreto, sono equiparati ai film d'essai:

    1. LETTERA ABROGATA DALLA L. 28 DICEMBRE 2015, N. 208;

    2. i film d'archivio, distribuiti dalla Cineteca nazionale e dalle altre cineteche pubbliche o private finanziate dallo Stato, ed i film prodotti dal Centro sperimentale di cinematografia;

    3. i film ai quali sia stato rilasciato l'attestato di qualita' ai sensi dell'articolo 17, comma 2;

    4. i film inseriti nelle selezioni ufficiali di festival e rassegne cinematografiche di rilievo nazionale e internazionale.

  7. Per film per ragazzi si intende il film di lungometraggio o di cortometraggio, il cui contenuto contribuisca alla formazione civile, culturale ed etica dei minori.

  8. Per sala cinematografica si intende qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico.

  9. Per sala d'essai si intende la sala cinematografica il cui titolare, con propria dichiarazione, si impegna, per un periodo non inferiore a due anni, a proiettare film d'essai ed equiparati per almeno il 70% dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione e' ridotta al 50% per le sale e le multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota, almeno la meta' dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei paesi dell'Unione europea.

  10. Per sala della comunita' ecclesiale o religiosa si intende la sala cinematografica di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorita' ecclesiale o religiosa competente in campo...

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