IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera e);
Ravvisata l'esigenza di ricondurre la disciplina delle attivita' cinematografiche ad un sistema unitario e coerente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 agosto 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si e' espressa nella seduta del 26 novembre 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica resi nelle sedute del 18 dicembre 2003 e del 14 gennaio 2004;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio 2004;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro per gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Finalita'
La Repubblica, in attuazione degli articoli 21 e 33 della Costituzione, riconosce il cinema quale fondamentale mezzo di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
Le attivita' cinematografiche sono riconosciute di rilevante interesse generale, anche in considerazione della loro importanza economica ed industriale.
La Repubblica, nelle sue articolazioni e secondo le rispettive competenze, favorisce lo sviluppo dell'industria cinematografica nei suoi diversi settori; incoraggia ed aiuta le iniziative volte a valorizzare e a diffondere con qualsiasi mezzo il cinema nazionale, con particolare riguardo ai film di interesse culturale; tutela la proprieta' intellettuale e il diritto d'autore contro qualsiasi forma di sfruttamento illegale; assicura, per fini culturali ed educativi, la conservazione del patrimonio filmico nazionale e la sua diffusione in Italia ed all'estero; promuove attivita' di studio e di ricerca nel settore cinematografico.
Per il raggiungimento degli scopi di cui al comma 1, il Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato: "Ministero":
promuove e coordina le iniziative aventi per scopo lo sviluppo ed il miglioramento della produzione cinematografica e la diffusione dei film nazionali in Italia ed all'estero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
accerta e dichiara la nazionalita' italiana dei film;
promuove e cura i rapporti concernenti gli scambi cinematografici con l'estero e quelli per la coproduzione e codistribuzione dei film, anche attraverso intese o accordi internazionali di reciprocita', d'intesa con il Ministero degli affari esteri;
esercita la vigilanza, nei casi previsti dalla legge, sugli organismi di settore ed effettua l'attivita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse erogate a titolo di finanziamenti e contributi ai sensi del presente decreto.