DECRETO LEGISLATIVO 8 gennaio 1998, n. 3 - Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force29 Gennaio 1998
Enactment Date08 Gennaio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/01/14/098G0006/CONSOLIDATED/20010302
Published date14 Gennaio 1998
Official Gazette PublicationGU n.10 del 14-01-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera a), e 12, comma 1, lettere g) e p);

Ravvisata l'esigenza di razionalizzare l'attuale assetto organizzativo delle varie commissioni e comitati, istituiti per legge, operanti nel settore dello spettacolo, con conseguente

semplificazione e riattribuzione delle funzioni agli stessi

affidate; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Comitato per i problemi dello spettacolo 1. L'articolo 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, e' abrogato.

  1. Tutte le funzioni gia' attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo puo' delegare la presidenza di singole sedute del Comitato.

  2. All'articolo 1, comma 70, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo".

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.

Commissioni di esperti

  1. L'articolo 46 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 13 della legge 21 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 46 (Commissioni di esperti). - 1. Sono istituite una o piu' commissioni di esperti con il compito di accertare se i lungometraggi siano forniti dei requisiti di cui all'articolo 5.

  2. Le commissioni, delle quali il numero e' definito con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, che provvede, con proprio decreto, anche alla nomina dei componenti, sono cosi' composte:

    1. un dirigente del Dipartimento dello spettacolo, con funzioni di presidente;

    2. un esperto in rappresentanza dei critici cinematografici;

    3. un esperto in rappresentanza dei produttori cinematografici di film di lungometraggio;

    4. un esperto in rappresentanza degli autori cinematografici;

    5. un esperto in rappresentanza dei lavoratori del settore cinematografico.

  3. I componenti di cui alle lettere da b) ad e) del comma 2 sono nominati su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative.".

  4. L'articolo 47 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' abrogato.

Art 3.

Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi

  1. L'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, modificato dalla legge 21 giugno 1975, n. 287, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 48 (Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi). - 1. E' istituita una commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi. Essa esprime il parere:

    1. sul rilascio degli attestati e sulla assegnazione dei premi di qualita' ai film di lungometraggio di cui agli articoli 8 e 9;

    2. sull'assegnazione dei premi di qualita' ai cortometraggi di cui all'articolo 11;

    3. sulla qualifica di film "prodotti per i ragazzi".

  2. La commissione, nominata con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, e' cosi' composta:

    1. due personalita' della cultura e dell'arte, una delle quali esercita funzioni di presidente;

    2. tre critici cinematografici, designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative;

    3. due docenti universitari in materie umanistiche e sociologiche, designati dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

  3. La commissione e' integrata, ai fini del parere sulla qualifica di film "prodotti per ragazzi", da due esperti in pedagogia e problemi dell'eta' evolutiva, designati dal Ministro di grazia e giustizia.

  4. I componenti che abbiano partecipato, a qualsiasi titolo, alla realizzazione anche di un solo film in concorso nel periodo di permanenza in carica devono essere sostituiti.".

  5. Gli articoli 49 e 50 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono abrogati.

  6. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' sostituito dal seguente: "Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati premi in numero ed importo annualmente stabiliti con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo.".

  7. All'ottavo comma dell'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, sono definiti i requisiti, le modalita' ed i limiti di importo per la concessione dei mutui di cui al presente comma, in favore dei cortometraggi a contenuto narrativo.".

Art 4.

Commissione apertura sale cinematografiche

  1. L'articolo 52 della legge 4...

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