LEGGE 21 giugno 1975, n. 287 - Modifiche alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, concernente provvedimenti a favore della cinematografia

Coming into Force11 Luglio 1975
End of Effective Date05 Febbraio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/07/11/075U0287/CONSOLIDATED/20040205
Published date11 Luglio 1975
Enactment Date21 Giugno 1975
Official Gazette PublicationGU n.183 del 11-07-1975
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Norma introduttiva

La legge 4 novembre 1965, n. 1213, alle cui disposizioni si intendono riferiti i rimandi degli articoli che seguono, e' modificata a norma della presente legge.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28

Art 2.

Commissione centrale per la cinematografia

Nel primo comma dell'articolo 3, la lettera y) e' sostituita con la seguente:

"y) un rappresentante dell'Ente autonomo La Biennale di Venezia".

Dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:

"Per ogni componente effettivo e' nominato con le stesse modalita' un supplente".

Dopo il nono comma e' aggiunto il seguente:

"Per ogni componente effettivo viene eletto con le stesse modalita' un supplente. Per la validita' della riunione si osserva quanto prescritto per la commissione centrale della cinematografia".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28

Art 3.

Riconoscimento della nazionalita'

Il settimo comma dell'articolo 4 e' sostituito con il seguente:

"Ai fini del rilascio della dichiarazione di nazionalita' italiana, il produttore deve presentare al Ministero del turismo e dello spettacolo, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di prima proiezione in pubblico accertata dalla SIAE, la copia campione del film ed apposita istanza corredata dei documenti necessari a comprovare la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e penultimo comma".

Il quarto comma dell'articolo 4 e' abrogato.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28

Art 4.

Attestati di qualita' ai lungometraggi

L'articolo 8 e' sostituito con il seguente:

"Il Ministro per il turismo e lo spettacolo, su conforme parere della commissione prevista dall'articolo 48, rilascia con proprio decreto un attestato di qualita' ai lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria che abbiano particolari qualita' artistiche e culturali.

L'attestato di qualita' potra' essere rilasciato per ogni semestre a non piu' di dieci lungometraggi ammessi alla programmazione obbligatoria e a non piu' di tre lungometraggi di cui all'articolo 18.

La domanda per il rilascio dell'attestato di qualita', corredata dalla ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa di L. 150.000 al competente ufficio del registro, deve essere presentata al Ministero del turismo e dello spettacolo entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE.

La commissione prevista dall'articolo 48 esprime il proprio parere previo esame di tutti i film per i quali e' stata presentata la domanda di cui al comma precedente. Il rilascio dell'attestato di qualita' ai film prescelti e' subordinato all'ammissione alla programmazione obbligatoria.

Qualora uno o piu' film indicati dalla commissione non ottengano l'ammissione alla programmazione obbligatoria, ad essi sono sostituiti altri film in concorso che la commissione riterra' in possesso dei requisiti di cui al primo comma.

Gli attestati non rilasciati in ciascun semestre si aggiungono a quelli da rilasciare nel semestre successivo dello stesso esercizio finanziario".

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28

Art 5.

Premi di qualita' ai cortometraggi

Il primo comma dell'articolo 11 e' sostituito con i seguenti:

"I cortometraggi, per i quali sia stata presentata in ciascun trimestre domanda di nazionalita', corredata, a pena di inammissibilita', dalla documentazione di cui al quarto comma dell'articolo 10, unitamente alla copia campione del film, concorrono all'assegnazione dei premi di qualita'.

I cortometraggi prescelti dalla commissione, che non ottengono il riconoscimento della nazionalita' di cui agli articoli 10 e 19 della presente legge, sono esclusi dalla graduatoria di merito.

Ai cortometraggi inclusi nella graduatoria sono assegnati i seguenti premi:

  1. due premi da lire 10 milioni ciascuno;

  2. otto premi da lire 7 milioni ciascuno;

  3. venti premi da lire 5 milioni e 500 mila ciascuno.

Tali premi sono attribuiti nella misura del 90 per cento al produttore, dell'8 per cento al regista e del 2 per cento al direttore della fotografia, che siano cittadini italiani e siano iscritti con la rispettiva qualifica al pubblico registro cinematografico".

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28

Art 6.

Film prodotti per ragazzi

Alla fine del secondo comma dell'articolo 16 e' aggiunto il seguente periodo: "La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE".

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28

Art 7.

Adempimenti tecnici per la tutela della nazionalita' Il secondo comma dell'articolo 21 e' sostituito con il seguente:

"Puo' tuttavia essere utilizzato materiale scenico di repertorio, purche' tale impiego non sia in alcun caso superiore al 10 per cento della lunghezza complessiva del film, tranne che il film medesimo risponda, a giudizio di una delle commissioni di cui all'articolo 46 della presente legge, a particolari requisiti di carattere storico e culturale".

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28

Art 8.

Adempimenti per la lavorazione

La prima parte del primo comma dell'articolo 22 e' sostituita con la seguente:

Le imprese produttrici nazionali, individuali o collettive, al fine di ottenere la dichiarazione di nazionalita' di cui ai precedenti articoli 4, 10, 14, 19, sono tenute a presentare, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di prima programmazione in pubblico accertata dalla SIAE, la seguente documentazione, riferita alla data di inizio del film: ".

Il secondo comma e' sostituito con il seguente:

"Le eventuali modificazioni che intervengano fino alla data della prima proiezione in pubblico, accertata dalla SIAE, relativamente alla titolarita' dell'impresa o della consistenza patrimoniale della stessa, e se trattasi di societa', del capitale sociale, delle persone dei soci e degli amministratori o delle quote di partecipazione alla societa' debbono essere tempestivamente denunciate al Ministero del turismo e dello spettacolo e comunque non oltre il termine di decadenza di cui al primo comma".

L'ultimo comma e' abrogato.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28

Art 9.

Adempimenti a tutela della nazionalita'

Il primo comma dell'articolo 23 e' sostituito con il seguente:

"Le imprese produttrici nazionali che intendono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge debbono, a pena di decadenza, denunciare preventivamente al Ministro per il turismo e lo spettacolo l'inizio di lavorazione dei lungometraggi, dei cortometraggi e dei film di attualita', presentando, nel contempo, il soggetto del film, il piano di finanziamento, il piano di lavorazione, l'elenco del personale tecnico ed artistico con l'indicazione delle rispettive mansioni, nonche' ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalita' del film".

Art 9.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 20 FEBBRAIO 2004, N. 28

Art 10.

Adempimenti amministrativi

Nel...

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