DECRETO LEGISLATIVO 18 novembre 1997, n. 426 - Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"

Coming into Force27 Dicembre 1997
Enactment Date18 Novembre 1997
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/12/12/097G0461/CONSOLIDATED/20040209
Published date12 Dicembre 1997
Official Gazette PublicationGU n.289 del 12-12-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Acquisito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione

  1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, gia' ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e' trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di "Scuola nazionale di cinema", ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;

Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;

Acquisito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione

  1. Il Centro sperimentale per la cinematografia, gia' ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e' trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia", ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  2. La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.

Art 2.

Statuto

  1. La Scuola nazionale di cinema e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali ulteriori settori di attivita', l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attivita' didattica, le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione, nonche' le modalita' di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale.

  2. Lo statuto e' adottato a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio di amministrazione, sentito il comitato scientifico, ed e' approvato, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica.

  3. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione degli organi di cui al comma 2, l'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina.

Art 2.

Statuto

  1. La "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia" e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti, nell'ambito delle indicazioni formulate con il presente decreto, la struttura operativa interna, anche con riguardo alla previsione di eventuali ulteriori settori di attivita', l'ordinamento didattico, disciplinando forme di partecipazione dei docenti alla definizione dell'attivita' didattica, le modalita' di svolgimento dell'attivita' di ricerca e sperimentazione, nonche' le modalita' di conservazione e fruizione del patrimonio della Cineteca nazionale.

    2. Lo statuto e le eventuali successive modifiche sono adottati dal consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti, e sono approvati, entro sessanta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  2. Ove lo statuto non venga adottato entro il termine di centocinquanta giorni dalla data di costituzione del consiglio di amministrazione, dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, entro i quindici giorni successivi, nomina a tale scopo uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. 4

Art 3.

Finalita'

  1. La Scuola nazionale di cinema e' istituzione di alta formazione nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalita':

    1. lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva, attraverso la propria attivita' didattica finalizzata alla formazione di base di quadri professionali, nonche' alla organizzazione di corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento, e lo svolgimento di attivita' di ricerca e sperimentazione;

    2. lo studio e la diffusione della cultura cinematografica, della storia e della teoria del cinema, anche attraverso l'attivita' della Cineteca nazionale.

  2. La Scuola nazionale di cinema agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla propria attivita' culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio culturale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.

  3. La Scuola nazionale di cinema puo', previa autorizzazione dell'Autorita' di Governo competente in materia di spettacolo, partecipare a societa' di capitali, e puo' altresi' svolgere attivita' commerciali ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali. Nel caso in cui eserciti una attivita' commerciale, la Scuola e' soggetta, in caso di insolvenza, alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Art 3.

Finalita'

((1. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e' istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalita':

  1. lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attivita' di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le universita', e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;

  2. la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita';

  3. la ricerca e la...

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