Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Acquisito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione
Il Centro sperimentale per la cinematografia, gia' ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e' trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di "Scuola nazionale di cinema", ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" in fondazione, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni dell'ente;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 agosto 1997;
Acquisito il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 novembre 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Trasformazione
Il Centro sperimentale per la cinematografia, gia' ente pubblico istituito con legge 24 marzo 1942, n. 419, e' trasformato in fondazione, con la nuova denominazione di "Fondazione Centro sperimentale di cinematografia", ed acquisisce la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La fondazione subentra nei diritti e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo.
Art
3.
Finalita'
((1. La Fondazione Centro sperimentale di cinematografia e' istituzione di alta formazione e di ricerca nel campo della cinematografia. Essa ha le seguenti finalita':
lo sviluppo dell'arte e della tecnica cinematografica ed audiovisiva a livello d'eccellenza, attraverso la ricerca, la sperimentazione, la produzione, l'attivita' di alta formazione, perfezionamento e aggiornamento, svolgendo iniziative di avanguardia e curando la promozione ed il coordinamento di iniziative di formazione sul territorio nazionale, anche in collaborazione con istituti pubblici e privati e con le universita', e, mediante intese, con le regioni, le province ed i comuni;
la conservazione, l'incremento, il restauro e la promozione, in Italia ed all'estero, del patrimonio culturale cinematografico, anche mediante convenzioni con enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita';
la ricerca e la...