Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ed, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Ravvisata l'esigenza di trasformare l'ente pubblico "La Biennale di
Venezia" in persona giuridica privata, non essendo necessaria, per l'espletamento dei suoi compiti, la personalita' giuridica di diritto pubblico, consentendo anzi la veste giuridica privata la possibilita' di un migliore e piu' razionale svolgimento delle funzioni
dell'ente; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 dicembre 1997;
Visto il prescritto parere della Commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali; Emana il seguente decreto legislativo: Capo I Disposizioni generali Art. 1 Trasformazione
L'ente autonomo "La Biennale di Venezia", di cui alla legge 26 luglio 1973, n. 438, e successive modificazioni, e' trasformato ai sensi del presente decreto ed assume la nuova denominazione di "Societa' di cultura La Biennale di Venezia".
Art
2.
(Personalita' giuridica).
(( 1. La "Fondazione La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Fondazione", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.
La Fondazione ha sede in Venezia. ))
Art
3.
Scopi
La Societa' di cultura non persegue fini di lucro ed ha lo scopo, assicurando piena liberta' di idee e di forme espressive, di promuovere a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee mediante attivita' stabili di ricerca, nonche' manifestazioni, sperimentazioni e progetti.
La Societa' di cultura agevola la libera partecipazione di tutti gli interessati alla vita artistica e culturale e favorisce, anche mediante convenzioni, la circolazione del proprio patrimonio artisticodocumentale presso enti, istituzioni ed associazioni culturali, scuole ed universita'.
La Societa' di cultura puo' altresi' svolgere attivita' commerciale ed altre attivita' accessorie, in conformita' agli scopi istituzionali di cui ai commi 1 e 2. Non e' comunque ammessa la distribuzione degli utili, che devono essere destinati agli scopi istituzionali.
3-bis. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, puo' altresi' partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione in conformita' agli scopi istituzionali.
Art
4.
Statuto
1. La Fondazione e' dotata di uno statuto che ne specifica i compiti e la struttura operativa interna e che disciplina le modalita' di organizzazione delle mostre o manifestazioni, delle attivita' di studio, di ricerca e sperimentazione, valorizzando la interdisciplinarieta' tra le arti oggetto dei propri settori culturali, nel rispetto dei fini di cui all'articolo 3.
Lo statuto e' elaborato e adottato a maggioranza assoluta dal consiglio d'amministrazione, sentiti il comitato scientifico e, per quanto relativo al rapporto di lavoro, le organizzazioni sindacali, ed e' approvato, entro trenta giorni dalla sua ricezione, con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GENNAIO 2004, N. 1.
Per le modificazioni dello statuto, si applica quanto previsto dal comma 2.
Art
6.
(Patrimonio).
(( 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da: a) i beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria; b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprieta', dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio; c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredita' trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.
Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.
Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo' disporre del patrimonio nel limite del 20...