Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa e, in particolare, gli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, recante trasformazione dell'ente pubblico «La Biennale di Venezia» in persona giuridica privata denominata «Societa' di cultura La Biennale di Venezia»;
Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Vista la legge 6 luglio 2002, n. 137, recante delega al Governo per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonche' di enti pubblici e, in particolare, l'articolo 1;
Ravvisata l'esigenza di modificare il decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 novembre 2003;
Acquisito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;
Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.
La denominazione «Societa' di cultura La Biennale di Venezia», contenuta in provvedimenti legislativi e regolamentari, e' sostituita con quella di «Fondazione La Biennale di Venezia».
Art
2.
L'articolo 2 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
Art. 2 (Personalita' giuridica). - 1. La "Fondazione La Biennale di Venezia", di seguito denominata "Fondazione", alla quale si riconosce preminente interesse nazionale, ha personalita' giuridica di diritto privato ed e' disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del codice medesimo.
2. La Fondazione ha sede in Venezia.
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Art
3.
All'articolo 3 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
3-bis. La Fondazione, previa autorizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, puo' altresi' partecipare, con capitale non inferiore al 51%, a societa' di capitali, o promuoverne la costituzione in conformita' agli scopi istituzionali.
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Art
5.
All'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, al comma 2, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:
Nei loro confronti trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 24 del codice civile.
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Art
6.
L'articolo 6 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e' sostituito dal seguente:
Art. 6 (Patrimonio). - 1. Il patrimonio della Fondazione e' costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di cui e' proprietaria;
b) i beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprieta', dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;
c) i lasciti, le donazioni e le erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Per l'accettazione delle eredita' trova applicazione l'articolo 473 del codice civile.
2. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione.
3. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo' disporre del patrimonio nel limite del 20 per cento del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.
4. Le disposizioni del comma 3 non si applicano in regime di commissariamento.
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