LEGGE 26 luglio 1973, n. 438 - Nuovo ordinamento dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia"

Coming into Force28 Luglio 1973
End of Effective Date25 Febbraio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/07/27/073U0438/CONSOLIDATED/19980211
Published date27 Luglio 1973
Enactment Date26 Luglio 1973
Official Gazette PublicationGU n.193 del 27-07-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La Biennale di Venezia, Esposizione internazionale d'arte, creata dal comune di Venezia con delibera consiliare 19 aprile 1893, eretta in ente autonomo con regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 33, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 504, e successive modificazioni, assume la denominazione di "Ente autonomo " La Biennale di Venezia "".

L'ente ha personalita' giuridica di diritto pubblico e sede in Venezia.

Esso e' istituto di cultura democraticamente organizzato e ha lo scopo, assicurando piena liberta' di idee e di forme espressive, di promuovere attivita' permanenti e di organizzare manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti.

L'ente agevola la partecipazione di ogni ceto sociale alla vita artistica e culturale e puo' organizzare e gestire manifestazioni in collaborazione con enti e con istituti italiani e stranieri.

L'ente favorisce altresi' la circolazione del patrimonio conservativo della Biennale presso istituzioni e associazioni culturali, scuole e universita'.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 29 GENNAIO 1998, N.19

Art 2.

L'organizzazione delle manifestazioni artistiche e' disciplinata da regolamenti adottati dal consiglio direttivo su proposta delle commissioni di esperti di cui all'articolo 18.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 29 GENNAIO 1998, N.19

Art 3.

Le attivita' promosse dalla Biennale nell'ambito della citta' di Venezia si svolgono negli edifici di proprieta' dell'ente e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprieta' del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale.

Il comune di Venezia provvede, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprieta'.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 29 GENNAIO 1998, N.19

Art 4.

Il patrimonio dell'ente e' costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'ente autonomo "La Biennale di Venezia" e' proprietario al momento dell'entrata in vigore della presente legge, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati da enti o privati a incremento del patrimonio stesso.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 29 GENNAIO 1998, N.19

Art 5.

L'ente provvede ai suoi compiti con:

  1. i redditi del suo patrimonio;

  2. il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo;

  3. i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;

  4. eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;

  5. i proventi di gestione;

  6. eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;

  7. eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 8 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art 5.

L'ente provvede ai suoi compiti con:

  1. i redditi del suo patrimonio;

  2. il contributo ordinario dello Stato stanziato ogni anno, rispettivamente, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri della pubblica istruzione e del turismo e dello spettacolo; 3

  3. i contributi ordinari annuali del comune e della provincia di Venezia e della regione del Veneto;

  4. eventuali contributi straordinari dello Stato, del comune, della provincia di Venezia e della regione del Veneto;

  5. i proventi di gestione;

  6. eventuali contributi ed assegnazioni di enti e privati;

  7. eventuali contributi ed assegnazioni di Stati, enti e privati stranieri sul cui accoglimento si siano pronunciati favorevolmente il Consiglio direttivo di cui al successivo articolo 8 e la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 29 GENNAIO 1998, N.19

Art 6.

Sono organi dell'ente: il presidente, il consiglio direttivo, il collegio sindacale.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 29 GENNAIO 1998, N.19

Art 7.

Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente e ne promuove le attivita'.

Convoca e presiede il consiglio direttivo; vigila sull'applicazione dello statuto e sul rispetto delle diverse competenze degli organi statutari; provvede alla preparazione della relazione sull'attivita' dell'ente, del bilancio preventivo e del rendiconto, di cui cura la pubblicazione e la trasmissione statutaria; firma gli atti e i contratti congiuntamente al direttore amministrativo; promuove gli atti conservativi dell'ente; sta' in giudizio come attore e come convenuto; cura l'osservanza dei regolamenti; esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dalla legge e dai regolamenti.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 29 GENNAIO 1998, N.19

Art 8.

Il consiglio direttivo e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' composto da:

  1. il sindaco di Venezia che assume la vicepresidenza dell'ente e lo presiede fino alla nomina del presidente;

  2. tre membri designati dal consiglio comunale di Venezia;

  3. tre membri designati dal consiglio provinciale di Venezia;

  4. cinque membri designati dal consiglio regionale del Veneto;

  5. tre membri designati dal Consiglio dei Ministri;

  6. tre membri designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

  7. un membro designato dal personale di ruolo dell'ente.

Il presidente e' eletto nel seno del consiglio nella sua prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti il consiglio stesso.

Per le designazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma, ciascun consigliere comunale e provinciale vota per non piu' di due nomi; per quella di cui alla lettera d), ciascun consigliere regionale vota per non piu' di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti del consiglio direttivo di cui alle lettere b), c), d), e), f) del primo comma del presente articolo sono scelti fra personalita' della cultura e dell'arte.

La scelta dei componenti di cui alle lettere b), c), d), f) sara' effettuata tenendo presenti elenchi proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attivita' della Biennale.

Le comunicazioni relative alle designazioni e alle elezioni di cui al primo comma devono pervenire al presidente dell'ente prima della scadenza del consiglio direttivo in carica.

I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art 8.

Il consiglio direttivo e' presieduto dal presidente dell'ente ed e' composto da:

  1. il sindaco di Venezia o un suo delegato che assume la vicepresidenza dell'ente e lo presiede fino alla nomina del presidente;

  2. tre membri designati dal consiglio comunale di Venezia;

  3. tre membri designati dal consiglio provinciale di Venezia; d) cinque membri designati dal consiglio regionale del Veneto;

  4. tre membri designati dal Consiglio dei Ministri;

  5. tre membri designati dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative;

  6. un membro designato dal personale di ruolo dell'ente.

Il presidente e' eletto nel seno del consiglio nella sua prima riunione a maggioranza dei voti dei componenti il consiglio stesso.

Per le designazioni di cui alle lettere b) e c) del primo comma, ciascun consigliere comunale e provinciale vota per non piu' di due nomi; per quella di cui alla lettera d), ciascun consigliere regionale vota per non piu' di tre nomi. Sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.

I componenti del consiglio direttivo di cui alle lettere b), c), d), e), f) del primo comma del presente articolo sono scelti fra personalita' della cultura e dell'arte.

La scelta dei componenti di cui alle lettere b), c), d), f) sara' effettuata tenendo presenti elenchi proposti dalle associazioni sindacali e professionali a carattere nazionale e dalle istituzioni culturali interessate alle attivita' della Biennale.

Le comunicazioni relative alle designazioni e alle elezioni di cui al primo comma devono pervenire al presidente dell'ente prima della scadenza del consiglio direttivo in carica.

I membri del consiglio direttivo sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 29 GENNAIO 1998, N.19

Art 9.

Il consiglio direttivo e' l'organo deliberante dell'ente.

Esso stabilisce gli indirizzi per la realizzazione dei programmi di...

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