DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 dicembre 2002, n. 316 - Regolamento concernente la disciplina per il reclutamento e la dismissione dall'attivita' agonistica dei militari atleti della Guardia di finanza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 6, comma 4, lettere a), b) e d), della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia; Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modifiche ed integrazioni, recante ordinamento del Corpo della guardia di finanza; Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 2 e 23; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, e successive modifiche ed integrazioni, concernente regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto il decreto del Ministro delle finanze 17 maggio 2000, n. 155, concernente regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante adeguamento dei compiti del Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 aprile 2002; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 novembre 2002; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente regolamento

Art. 1.

Compiti, riconoscimento ed affiliazione dei gruppi sportivi "Fiamme Gialle" 1. Il Corpo della guardia di finanza affida il mantenimento e la promozione dell'attivita' sportiva agonistica ai gruppi sportivi "Fiamme Gialle" che perseguono l'obiettivo di accrescere il prestigio del Corpo e sviluppare il patrimonio sportivo nazionale.

  1. I gruppi sportivi "Fiamme Gialle" sono, sulla base di apposita convenzione stipulata tra il Comando generale della Guardia di finanza ed il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), riconosciuti ai fini sportivi ed ottengono l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

    - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n.

    214; si riporta il testo dell'art. 17, comma 2

    "2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".

    - La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2000, n. 79; si riporta il testo dell'art. 6, comma 4

    "4. Con uno o piu' regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalita' per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneita' alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni' individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri

    a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente; b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle societa' e delle associazioni sportive dilettantistiche; c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da conservatori di musica; d) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' dei gruppi sportivi e delle bande musicali ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza; d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449".

    - La legge 23 aprile 1959, n. 89, recante "Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 aprile 1959, n. 98.

    - La legge 20 ottobre 1999, n. 380, recante "Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1999, n. 255 si riporta il testo dell'art. 1, comma 5

    "5. Il Ministro della difesa e il Ministro delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, adottano, con propri decreti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, regolamenti recanti norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio militare sentiti, per quanto concerne il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita', la Commissione nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo e donna nonche' il Ministro dei trasporti e della navigazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto".

    - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203; si riporta il testo degli articoli 2 e 23

    "Art. 2 (Ministeri). - 1. I Ministeri sono i seguenti

    1) Ministero degli affari esteri; 2) Ministero dell'interno; 3) Ministero della giustizia; 4) Ministero della difesa

    5) Ministero dell'economia e delle finanze; 6) Ministero delle attivita' produttive; 7) Ministero delle comunicazioni; 8) Ministero delle politiche agricole e forestali; 9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio; 10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 12) Ministero della salute; 13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.

  2. I Ministeri svolgono, per mezzo della propria organizzazione, nonche' per mezzo delle agenzie disciplinate dal presente decreto legislativo, le funzioni di spettanza statale nelle materie e secondo le aree funzionali indicate per ciascuna...

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