DECRETO 24 settembre 2008, n. 182 - Disciplina dei criteri e delle modalita'' per l''utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita'' culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture.

IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, di istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, ed in particolare gli articoli 41, 42 e 43, recanti istituzione, attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' gli articoli 52, 53 e 54, recanti attribuzioni, aree funzionali e ordinamento del Ministero per i beni e le attivita' culturali;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto l'articolo 10, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, come sostituito dall'articolo 2, della legge 16 ottobre 2003, n. 291, e modificato dal decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito con modificazioni nella legge 21 maggio 2004, n. 128, che ha autorizzato il Ministro per i beni e le attivita' culturali a costituire una societa' per azioni denominata «Societa' per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - Arcus S.p.a.»;

Visto l'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede che il tre per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture e' destinato alla spesa per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali e che con regolamento del Ministro per i beni e le attivita' culturali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definiti i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione di tale quota percentuale;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 luglio 2008;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con note n. 14868 dell'8 agosto 2008 e n. 16772 del 17 settembre 2008;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalita' per l'utilizzo e la destinazione per la tutela e gli interventi a favore dei beni e delle attivita' culturali della quota percentuale degli stanziamenti previsti per le infrastrutture, di cui all'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a partire dal programma degli interventi per l'anno 2008.

2. I criteri e le modalita' di cui al comma 1 si applicano altresi' agli interventi, da finanziare con le risorse relative all'anno 2007, non ancora programmati.

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n.

400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta

Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente:

Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei

Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e)

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il

Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.

I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella

Gazzetta Ufficiale.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

.

- Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'art. 11 della legge

15 marzo 1997, n. 59», e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale del 26 ottobre 1998, n. 250.

- Il testo degli articoli 41, 42, 43, 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante

Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59

, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 agosto

1999, n. 203, e' il seguente:

Art. 41 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). -

1. E' istituito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio con riferimento alle reti infrastrutturali e al sistema delle citta' e delle aree metropolitane; reti infrastrutturali e opere di competenza statale; politiche urbane e dell'edilizia abitativa; opere marittime e infrastrutture idrauliche; trasporti e viabilita'.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni e i compiti dei Ministeri dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, nonche' del

Dipartimento per le aree urbane istituito presso la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o agenzie e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali, anche ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a)

e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59.

.

Art. 42 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) programmazione, finanziamento, realizzazione e gestione delle reti infrastrutturali di interesse nazionale, ivi comprese le reti elettriche, idrauliche e acquedottistiche, e delle altre opere pubbliche di competenza dello Stato, ad eccezione di quelle in materia di difesa; qualificazione degli esecutori di...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT