LEGGE 21 maggio 2004, n. 128 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo

Coming into Force23 Maggio 2004
Published date22 Maggio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/05/22/004G0160/ORIGINAL
Enactment Date21 Maggio 2004
Official Gazette PublicationGU n.119 del 22-05-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonche' a sostegno delle attivita' cinematografiche e dello spettacolo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 21 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Urbani, Ministro per i beni e le

attivita' culturali Visto, il Guardasigilli: Castelli ----

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN. SEDE DI. CONVERSIONE AL

DECRETO-LEGGE 22 MARZO 2004, N. 72

L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Misure di contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere dell'ingegno). - 1. Al fine di promuovere la diffusione al pubblico e la fruizione per via telematica delle opere dell'ingegno e di reprimere le violazioni del diritto d'autore, l'immissione in un sistema di reti telematiche di un'opera dell'ingegno, o parte di essa, e' corredata da un idoneo avviso circa l'avvenuto assolvimento degli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La comunicazione, di adeguata visibilita', contiene altresi' l'indicazione delle sanzioni previste, per le specifiche violazioni, dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni. Le relative modalita' tecniche e i soggetti obbligati sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, sulla base di accordi tra la Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE) e le associazioni delle categorie interessate. Fino all'adozione di tale decreto, l'avviso deve avere comunque caratteristiche tali da consentirne l'immediata visualizzazione. Sono fatti salvi gli articoli 71-sexies, 71-septies e 174-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, nonche' quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 93, e successive modificazioni.

  1. Al comma 1 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "a fini di lucro" sono sostituite dalle seguenti: "per trarne profitto".

  2. Al comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a) e' inserita la seguente:

    "a-bis) in violazione dell'articolo 16, per trarne profitto, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;".

  3. II Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno raccoglie le segnalazioni di interesse in materia di prevenzione e repressione delle violazioni di cui alla lettera a-bis) del comma 2 dell'articolo 171-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, assicurando il raccordo con le Amministrazioni interessate.

  4. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003,. n. 70, comunicano alle autorita' di polizia le informazioni in proprio possesso utili all'individuazione dei gestori dei siti e degli autori delle condotte segnalate.

  5. A seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, per le violazioni commesse per via telematica di cui al presente decreto, i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, ad eccezione dei fornitori di connettivita' alle reti, fatto salvo quanto previsto agli articoli 14, 15, 16 e 17 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, pongono in essere tutte le misure dirette ad impedire l'accesso ai contenuti dei siti ovvero a rimuovere i contenuti medesimi.

  6. La violazione degli obblighi di cui ai commi 5 e 6 e' punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 250.000 euro. Alle violazioni di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

  7. All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. la lettera d) e' sostituita dalla seguente:

      "d) memorie digitali idonee per audio e video, fisse o trasferibili...

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