LEGGE 5 febbraio 1992, n. 93 - Norme a favore delle imprese fonografiche e compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro

Coming into Force01 Marzo 1992
Published date15 Febbraio 1992
Enactment Date05 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/15/092G0112/CONSOLIDATED/20100430
Official Gazette PublicationGU n.38 del 15-02-1992
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Inquadramento dell'attivita' fonografica

  1. I fonogrammi anche musicali registrati su disco, nastro e supporti analoghi, quali strumenti di diffusione culturale, costituiscono beni di interesse nazionale.

  2. Le imprese di produzione fonografica sono imprese industriali e come tali usufruiscono delle agevolazioni previste, in relazione alle proprie dimensioni, a favore delle grandi, medie e piccole imprese industriali.

Art 2.

Utilizzazione dei fonogrammi

  1. L'utilizzazione dei fonogrammi da parte di emittenti radiotelevisive e' soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni.

  2. Ove in sede giudiziaria si accerti la mancata corresponsione del compenso relativo ai diritti di cui all'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, oltre alla liquidazione dello stesso, puo' essere disposta la interdizione dall'utilizzo dei fonogrammi per un periodo da un minimo di quindici giorni ad un massimo di centottanta giorni.

  3. Ove in sede giudiziaria si accerti l'utilizzazione di fonogrammi che, ai sensi dell'articolo 74 della legge 22 aprile 1941, n. 633, arrecano pregiudizio al produttore fonografico, oltre alla interdizione definitiva dal loro utilizzo, puo' essere comminata una sanzione amministrativa da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire dieci milioni.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 9 APRILE 2003, N. 68

Art 3.

Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza scopo di lucro di fonogrammi e di videogrammi, una quota sul prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video (musicassette, videocassette e altri supporti) e degli apparecchi di registrazione audio.

  2. Il compenso di cui al comma 1 e' fissato nella misura del:

    1. 10 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione audio (musicassette e altri supporti audio);

    2. 5 per cento del prezzo di vendita al rivenditore dei nastri o supporti analoghi di registrazione video (videocassette e altri supporti video);

    3. 3 per cento del prezzo di vendita al rivenditore degli apparecchi di registrazione audio.

  3. Il compenso e' dovuto da chi produce o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, i nastri o supporti analoghi di registrazione audio e video, o gli apparecchi di registrazione audio.

  4. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione audio e per gli apparecchi di registrazione audio e' corrisposto alla Societa' italiana degli autori ed editori (SIAE), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria, per il 50 per cento agli autori e loro aventi causa e per il 50 per cento ai produttori di fonogrammi.

  5. I produttori di fonogrammi devono corrispondere il 50 per cento del compenso ad essi attribuito ai sensi del comma 4 agli artisti interpreti o esecutori interessati.

  6. Il compenso di cui ai commi 1 e 2 per i nastri o i supporti analoghi di registrazione video e' corrisposto alla SIAE, la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per un terzo agli autori, per un terzo ai produttori originari di opere audiovisive e per un terzo ai produttori di videogrammi, i quali destinano il 5 per cento dei compensi a ciascuno di essi attribuiti all'Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori (IMAIE) di cui all'articolo 4 per le attivita' e le finalita' di cui all'articolo 7, comma 2.

Art 3.

Diritti per le registrazioni non a scopo di lucro

  1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, gli autori e i produttori di fonogrammi, i produttori originari di opere audiovisive e i produttori di videogrammi, e loro aventi causa, hanno diritto di esigere, quale compenso per la riproduzione privata per uso personale e senza...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT