DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2003, n. 68 - Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione

Coming into Force29 Aprile 2003
Enactment Date09 Aprile 2003
Published date14 Aprile 2003
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2003/04/14/003G0093/CONSOLIDATED/20050131
Official Gazette PublicationGU n.87 del 14-04-2003 - Suppl. Ordinario n. 61
CAPO I Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, relativa all'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella societa' dell'informazione;

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare gli articoli 1, 2, 30 e l'allegato B, che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della citata direttiva 2001/29/CE;

Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio;

Vista la legge 20 giugno 1978, n. 399, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche;

Vista la legge 22 novembre 1973, n. 866, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione di Roma relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 93, concernente le norme a favore delle imprese fonografiche ed i compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, relativo alla istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti l'articolo 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, relativi al trasferimento al Ministero per i beni e le attivita' culturali delle competenze esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di diritto d'autore e disciplina della proprieta' letteraria;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, sul riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali;

Vista la legge 18 agosto 2000, n. 248, recante nuove norme sul diritto d'autore;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 2002;

Acquisiti i pareri della VII Commissione della Camera dei deputati in data 25 febbraio 2003, della Commissione XIV della Camera dei deputati in data 19 febbraio 2003 e della Commissione 2ª del Senato della Repubblica in data 27 febbraio 2003;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze; EMANA il seguente decreto legislativo: Art. 1

  1. L'articolo 13 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 13 - 1. Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell'opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l'incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione.".

Art 2.
  1. L'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

    "Art 16 - 1. Il diritto esclusivo di comunicazione al pubblico su filo o senza filo dell'opera ha per oggetto l'impiego di uno dei mezzi di diffusione a distanza, quali il telegrafo, il telefono, la radio, la televisione ed altri mezzi analoghi e comprende la comunicazione al pubblico via satellite, la ritrasmissione via cavo, nonche' le comunicazioni al pubblico codificate con condizioni particolari di accesso; comprende, altresi', la messa a disposizione del pubblico dell'opera in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente.

  2. Il diritto di cui al comma 1 non si esaurisce con alcun atto di comunicazione al pubblico, ivi compresi gli atti di messa a disposizione del pubblico.".

Art 3.
  1. L'articolo 17 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 17 - 1. Il diritto esclusivo di distribuzione ha per oggetto la messa in commercio o in circolazione, o comunque a disposizione, del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, dell'originale dell'opera o degli esemplari di essa e comprende, altresi', il diritto esclusivo di introdurre nel territorio degli Stati della Comunita' europea, a fini di distribuzione, le riproduzioni fatte negli Stati extracomunitari.

  2. Il diritto di distribuzione dell'originale o di copie dell'opera non si esaurisce nella Comunita' europea, se non nel caso in cui la prima vendita o il primo atto di trasferimento della proprieta' nella Comunita' sia effettuato dal titolare del diritto o con il suo consenso.

  3. Quanto disposto dal comma 2 non si applica alla messa a disposizione del pubblico di opere in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, anche nel caso in cui sia consentita la realizzazione di copie dell'opera.

  4. Ai fini dell'esaurimento di cui al comma 2, non costituisce esercizio del diritto esclusivo di distribuzione la consegna gratuita di esemplari delle opere, effettuata o consentita dal titolare a fini promozionali, ovvero di insegnamento o di ricerca scientifica".

Art 4.
  1. L'articolo 55 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 55 - 1. Senza pregiudizio dei diritti dell'autore sulla radiodiffusione della sua opera, l'ente esercente e' autorizzato a registrare su disco, o su altro supporto,l'opera stessa, al fine della sua radiodiffusione differita per necessita' orarie o tecniche, purche' la registrazione suddetta sia, dopo l'uso, distrutta o resa inservibile.

  2. E' consentita la conservazione in archivi ufficiali delle registrazioni di cui al comma 1 che abbiano un eccezionale carattere documentario, senza possibilita' di ulteriore utilizzazione a fini economici o commerciali salva, per quest'ultima, l'autorizzazione dell'autore dell'opera e dei titolari di diritti connessi.".

Art 5.
  1. La denominazione della sezione V, capo IV, titolo I, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituita dalla seguente: "SEZIONE V Opere registrate su rapporti".

Art 6.
  1. L'articolo 61 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 61 - 1. L 'autore ha il diritto esclusivo, ai sensi delle disposizioni contenute nella sezione I del capo III di questo titolo:

    1. di adattare e di registrare l'opera su qualunque supporto riproduttore di suoni, di voci o di immagini, qualunque sia la tecnologia utilizzata; b) di riprodurre, di distribuire, di noleggiare e di dare in prestito gli esemplari dell'opera cosi' adattata o registrata; c) di eseguire pubblicamente e di comunicare l'opera al pubblico mediante l'impiego di qualunque supporto.

  2. La cessione del diritto di riproduzione o dei diritto di distribuzione non comprende, salvo patto contrario, la cessione dei diritto di esecuzione pubblica o di comunicazione al pubblico.

  3. Per quanto riguarda la radiodiffusione, il diritto d'autore resta regolato dalle norme contenute nella precedente sezione.".

Art 7.
  1. L'articolo 62 della legge 22 aprile 1941 , n. 633, e' sostituito dal seguente:

"Art. 62 - 1. I supporti fonografici, nei quali l'opera dell'ingegno e' riprodotta, non possono essere distribuiti se non portino stabilmente apposte le indicazioni seguenti: a) titolo dell'opera riprodotta; b) nome dell'autore; c) nome dell'artista interprete od esecutore. I complessi orchestrali o corali sono indicati col nome d'uso; d) data della fabbricazione.".

Art 8.
  1. L'articolo 63 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 63 - 1. I supporti devono essere fabbricati od utilizzati in modo che venga rispettato il diritto morale dell'autore, ai termini degli articoli 20 e 21.

  2. Si considerano lecite le modificazioni dell'opera richieste dalle necessita' tecniche della registrazione.".

Art 9.
  1. Il capo V del titolo I della legge 22 aprile 1941, n. 633, e sostituito dal seguente: "Capo V Eccezioni e limitazioni Sezione I - Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni

    Art. 65 - 1. Gli articoli di attualita' di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non e' stata espressamente riservata, purche' si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

  2. La riproduzione o comunicazione al pubblico di opere o materiali protetti utilizzati in occasione di avvenimenti di attualita' e' consentita ai fini dell'esercizio del diritto di...

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