LEGGE 20 giugno 1978, n. 399 - Ratifica ed esecuzione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971, con allegato

Coming into Force17 Agosto 1978
Enactment Date20 Giugno 1978
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1978/08/02/078U0399/ORIGINAL
Published date02 Agosto 1978
Official Gazette PublicationGU n.214 del 02-08-1978 - Suppl. Ordinario
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, firmata il 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914, riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 28 della convenzione stessa.

Art 3.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro di grazia e giustizia, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1 in conformita' all'articolo 36 della convenzione stessa.

Le norme di cui al primo comma, modificatrici o integratrici della legge 22 aprile 1941, n. 633, dovranno provvedere, in particolare, a:

1) inserire le opere dell'arte fotografica tra le opere protette dal diritto di autore, adeguando le disposizioni relative alle fotografie contenuti nel titolo II della legge;

2) adeguare la protezione del diritto morale d'autore al disposto convenzionale;

3) adeguare il termine generale di durata della protezione del diritto di autore in misura non superiore a quella prevista nelle piu' recenti leggi dei Paesi aderenti alla convenzione di Berna, modificando proporzionalmente anche i termini speciali di tutela e abrogando contestualmente il regime di proroga di protezione previsto dal decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;

4) comprendere tra le opere oggetto dei diritti d'autore sull'aumento di valore, i manoscritti originali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 20 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - FORLANI - BONIFACIO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Convention

CONVENTION DE BERNE

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TESTO UFFICIALE IN LINGUA ITALIANA

(ai sensi dell'articolo 37 della Convenzione).

CONVENZIONE DI BERNA per la protezione delle opere letterarie e artistiche

del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971.

I Paesi dell'Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo piu' efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche,

Riconoscendo l'importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967,

Hanno deciso di rivedere l'Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto.

Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1

I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche.

ARTICOLO 2

1) L'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico-musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura o alle scienze.

2) E' tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o piu' categorie di tali opere non sino protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale.

3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell'autore dell'opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un'opera letteraria o artistica.

4) E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d'ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, coma anche alle traduzioni ufficiali di questi testi.

5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d'autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse.

6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell'Unione.

Tale protezione si esercita nell'interesse dell'autore e dei suoi aventi causa.

7) E' riservato alle legislazioni dei Paesi dell'Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 7 4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d'origine, unicamente come disegni e modelli, puo' essere rivendicata, in un altro Paese dell'Unione, soltanto la protezione speciale ivi concessa ai disegni e modelli; tuttavia, se questo Paese non concede una tale speciale protezione, dette opere saranno protette come opere artistiche.

8) La protezione della presente Convenzione non si applica alle notizie del giorno od a fatti di cronaca che abbiano carattere di semplici informazioni di stampa.

ARTICOLO 2-bis

1) E' riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di escludere parzialmente o integralmente dalla protezione prevista dall'articolo precedente i discorsi politici ed i discorsi pronunciati nei dibattimenti giudiziari.

2) E' del pari riservata alle legislazioni dei Paesi dell'Unione la facolta' di determinare le condizioni alle quali conferenze, allocuzioni, ed opere analoghe pronunciate in pubblico, possono essere riprodotte dalla stampa, radiodiffuse, trasmesse per filo al pubblico, od essere oggetto delle comunicazioni al pubblico contemplate dall'articolo 11 bis. 1) della presente Convenzione, qualora una tale utilizzazione appaia giustificata dallo scopo informativo perseguito.

3) Soltanto l'autore ha tuttavia il diritto di compilare una raccolta delle proprie opere indicate negli alinea precedenti.

ARTICOLO 3

1) Sono protetti in forza della presente Convenzione:

  1. gli autori appartenenti a uno dei Paesi dell'Unione, per le loro opere, siano esse pubblicate oppure no;

  2. gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione, per le opere che essi pubblicano per la prima volta in uno di tali Paesi o simultaneamente in un Paese estraneo all'Unione e in un Paese dell'Unione.

2) Gli autori non appartenenti ad alcuno dei Paesi dell'Unione ma avanti la loro residenza abituale in uno di essi sono assimilati, ai fini dell'applicazione della presenta Convenzione, agli autori appartenenti al predetto Paese.

3) Per "opere pubblicate" si devono intendere le opere edite col consenso dei loro autori, qualunque sia il modo di fabbricazione degli esemplari, purche' questi, tenuto conto della natura dell'opera, siano messi a disposizione del pubblico in modo tale da soddisfarne i ragionevoli bisogni. Non costituiscono pubblicazione la rappresentazione di un'opera drammatica, drammatico-musicale o cinematografica, l'esecuzione di un'opera musicale, la recitazione pubblica di un'opera letteraria, la trasmissione o la radiodiffusione di opere letterarie od...

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