LEGGE 22 novembre 1973, n. 866 - Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961

Coming into Force18 Gennaio 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/01/03/073U0866/ORIGINAL
Enactment Date22 Novembre 1973
Published date03 Gennaio 1974
Official Gazette PublicationGU n.3 del 03-01-1974
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione internazionale relativa alla proiezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione, firmata a Roma il 26 ottobre 1961.

Art 2.

Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo 25 della convenzione stessa.

Art 3.

Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per gli affari esteri, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione della convenzione menzionata nell'articolo 1.

Art 4.

Il decreto di cui al precedente articolo dovra' rispondere ai seguenti criteri direttivi:

1) prevedere l'obbligo del produttore del disco fonografico o di altro apparecchio analogo riproduttore di suoni o di voci di ripartire in misura equa con gli artisti interpreti o esecutori l'ammontare del compenso spettante al produttore stesso per le utilizzazioni secondarie del disco;

2) estendere alla televisione i diritti relativi alla emissione radiofonica spettanti all'organismo di radiodiffusione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 22 novembre 1973 LEONE RUMOR - MORO - ZAGARI - DE MITA - BERTOLDI - SIGNORELLO Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Convention

ALLEGATO

Convention internationale sur la protection des artistes interpretes ou executants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.

Parte di provvedimento in formato grafico

Convenzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

Convenzione internazionale sulla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

Gli Stati contraenti, animati dal desiderio di proteggere i diritti degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione,

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

La protezione prevista dalla presente convenzione lascia intatta la protezione del diritto di autore sulle opere letterarie ed artistiche e non influisce in alcun modo su di essa. Di conseguenza, nessuna disposizione della presente convenzione potra' essere interpretata come lesiva di tale protezione.

Articolo 2
  1. Ai fini della presente convenzione, si intende per trattamento nazionale il trattamento che lo Stato Contraente, nel territorio del quale la protezione e' richiesta, accorda, a norma della legislazione nazionale:

    1. agli artisti interpreti o esecutori, che siano suoi cittadini, per le esecuzioni realizzate, fissate per la prima volta o radiodiffuse nel suo territorio;

    2. ai produttori di fonogrammi, che siano suoi cittadini, per i fonogrammi per la prima volta pubblicati o fissati nel suo territorio;

    3. agli organismi di radiodiffusione aventi la loro sede sociale nel suo territorio, per le emissioni radiodiffuse da stazioni emittenti situate in tale territorio.

  2. Il trattamento nazionale sara' accordato tenuto conto della protezione espressamente assicurata e delle limitazioni espressamente previste nella presente convenzione.

Articolo 3

Ai fini della presente convenzione, si intende per:

  1. "artisti interpreti o esecutori", gli attori, i cantanti, i musicisti i ballerini e le altre persone che rappresentano, cantano, recitano, declamano o eseguono in qualunque altro modo opere letterarie o artistiche;

  2. "fonogramma", qualunque fissazione esclusivamente sonora dei suoni di una esecuzione o di altri suoni;

  3. "produttore di fonogrammi", la persona fisica o giuridica che, per prima, fissa i suoni di una esecuzione od altri suoni;

  4. "pubblicazione", la messa a disposizione del pubblico di esemplari di un fonogramma in quantita' sufficiente;

  5. "riproduzione", la realizzazione di un esemplare o di piu' esemplari di una fissazione;

  6. "emissione di radiodiffusione", la diffusione di suoni o di immagini e di suoni per mezzo di onde radioelettriche, al fine della ricezione da parte del pubblico;

  7. "reemissione", l'emissione simultanea da parte di un organismo di radiodiffusione di una emissione effettuata da un altro organismo di radiodiffusione.

Articolo 4

Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli artisti interpreti o esecutori ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

  1. l'esecuzione abbia luogo in un altro Stato contraente;

  2. l'esecuzione sia registrata su di un fonogramma protetto a norma del successivo articolo 5;

  3. l'esecuzione non fissata su fonogramma sia diffusa mediante una emissione protetta a norma dello articolo 6.

Articolo 5
  1. Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale ai produttori di fonogrammi ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

    1. il produttore di fonogrammi sia cittadino di un altro Stato contraente (criterio della nazionalita);

    2. la prima fissazione del suono sia stata realizzata in un altro Stato contraente (criterio della fissazione);

    3. il fonogramma sia stato pubblicato per la prima volta in un altro Stato contraente (criterio della pubblicazione).

  2. Quando la prima pubblicazione abbia avuto luogo in uno Stato non contraente ma il fonogramma sia stato egualmente pubblicato, entro trenta giorni dalla prima pubblicazione, in uno Stato contraente (pubblicazione simultanea), il predetto fonogramma sara' considerato come se fosse stato pubblicato per la prima volta nello Stato contraente.

  3. Ogni Stato contraente puo', con una notifica depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non applichera' ne' il criterio della pubblicazione, ne' il criterio della fissazione. Tale notificazione puo' essere depositata al momento della ratifica, dell'accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prendera' effetto sei mesi dopo ii deposito.

Articolo 6
  1. Ciascuno Stato contraente accordera' il trattamento nazionale agli organismi di radiodiffusione ogni qualvolta si verifichi una delle seguenti condizioni:

    1. la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente;

    2. l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio di un altro Stato contraente.

  2. Ogni Stato contraente puo', con una notificazione depositata presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, dichiarare che non accordera' protezione alle emissioni se non quando la sede sociale dell'organismo di radiodiffusione sia situata in un altro Stato contraente e l'emissione sia stata diffusa da una stazione emittente situata nel territorio dello stesso Stato contraente. Questa notificazione puo' essere fatta al momento della ratifica, della accettazione o dell'adesione, ovvero in qualunque altro momento; in quest'ultimo caso, essa prendera' effetto sei mesi dopo il suo deposito.

Articolo 7
  1. La protezione prevista dalla presente convenzione a favore degli artisti interpreti o esecutori dovra' consentire di porre ostacolo:

    1. alla radiodiffusione e alla comunicazione al pubblico della loro esecuzione senza il loro consenso, salvo quando l'esecuzione utilizzata per la radiodiffusione o la comunicazione al pubblico sia gia' essa stessa una esecuzione radiodiffusa o sia fatta con l'impiego di una fissazione;

    2. alla fissazione senza loro consenso sopra un supporto materiale della loro esecuzione non fissata;

    3. alla riproduzione senza loro consenso di una fissazione della loro esecuzione:

    (i) quando la prima fissazione sia stata fatta essa stessa senza loro consenso;

    (ii) quando la riproduzione sia fatta a fini diversi da quelli per i quali sia stato dato il consenso;

    (iii) quando la prima fissazione sia stata fatta a norma delle disposizioni dell'articolo 15 e sia stata riprodotta a fini diversi da quelli previsti da tali disposizioni.

  2. (1) Spetta alla legislazione nazionale dello Stato contraente nel territorio del quale la protezione e' richiesta di provvedere alla protezione contro la reemissione, la fissazione a fini di radiodiffusione e la riproduzione di tale fissazione a fini di radiodiffusione, quando l'artista interprete o esecutore abbia permesso la...

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