Art
1.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, ed in particolare l'articolo 31 e l'allegato B;
Vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2003;
Vista la notifica alla Commissione europea effettuata ai sensi della direttiva 98/34/CE, con nota n. 2003 DAR 0029/I del 24 gennaio 2003;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 marzo 2003;
Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie, delle attivita' produttive e per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'interno e per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 (Finalita')
Il presente decreto e' diretto a promuovere la libera circolazione dei servizi della societa' dell'informazione, fra i quali il commercio elettronico.
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Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto:
i rapporti fra contribuente e amministrazione finanziaria connessi con l'applicazione, anche tramite concessionari, delle disposizioni in materia di tributi nonche' la regolamentazione degli aspetti tributari dei servizi della societa' dell'informazione ed in particolare del commercio elettronico;
le questioni relative al diritto alla riservatezza, con riguardo al trattamento dei dati personali nel settore delle telecomunicazioni di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e al decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171, e successive modificazioni; c) le intese restrittive della concorrenza;
le prestazioni di servizi della societa' dell'informazione effettuate da soggetti stabiliti in Paesi non appartenenti allo spazio economico europeo;
le attivita', dei notai o di altre professioni, nella misura in cui implicano un nesso diretto e specifico con l'esercizio dei pubblici poteri; f) la rappresentanza e la difesa processuali;
i giochi d'azzardo, ove ammessi, che implicano una posta pecuniaria, i giochi di fortuna, compresi il lotto, le lotterie, le scommesse i concorsi pronostici e gli altri giochi come definiti dalla normativa vigente, nonche' quelli nei quali l'elemento aleatorio e' prevalente.
Sono fatte salve le disposizioni comunitarie e nazionali sulla tutela della salute pubblica e dei consumatori, sul regime autorizzatorio in ordine alle prestazioni di servizi investigativi o di vigilanza privata, nonche' in materia di ordine pubblico e di sicurezza, di prevenzione del riciclaggio del denaro, del traffico illecito di stupefacenti, di commercio, importazione ed esportazione di armi, munizioni ed esplosivi e dei materiali d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185.
Art
2.
(Definizioni) 1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) "servizi della societa' dell'informazione": le attivita' economiche svolte in linea -on line-, nonche' i servizi definiti
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986,
n. 317, e successive modificazioni;
b) "prestatore": la persona fisica o giuridica che presta un servizio della societa' dell'informazione;
c) "prestatore stabilito": il prestatore che esercita effettivamente un'attivita' economica mediante una stabile organizzazione per un
tempo indeterminato. La presenza e l'uso dei mezzi tecnici e delle
tecnologie necessarie per prestare un servizio non costituiscono
di per se' uno stabilimento del prestatore;
d) "destinatario del servizio": il soggetto che, a scopi professionali e non, utilizza un servizio della societa'
dell'informazione, in particolare per ricercare o rendere
accessibili informazioni;
e) "consumatore": qualsiasi persona fisica che agisca con finalita' non riferibili all'attivita' commerciale, imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta.
f) "comunicazioni commerciali": tutte le forme di comunicazione destinate, in modo diretto o indiretto, a promuovere beni, servizi
o l'immagine di un'impresa, di un'organizzazione o di un soggetto
che esercita un'attivita' agricola, commerciale, industriale,
artigianale o una libera professione. Non sono di per se'
comunicazioni commerciali:
1) le informazioni che consentono un accesso diretto all'attivita' dell'impresa, del soggetto o dell'organizzazione, come un nome di
dominio, o un indirizzo di posta elettronica;
2) le comunicazioni relative a beni, servizi o all'immagine di tale impresa, soggetto o organizzazione, elaborate in modo
indipendente, in particolare senza alcun corrispettivo;
g) "professione regolamentata": professione riconosciuta ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115,
ovvero ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 maggio
1994, n. 319;
h) "ambito regolamentato": le disposizioni applicabili ai prestatori di servizi o ai servizi della societa' dell'informazione,
indipendentemente dal fatto che siano di carattere generale o loro
specificamente destinate. L'ambito regolamentato riguarda le
disposizioni che il prestatore deve soddisfare per quanto
concerne:
1) l'accesso all'attivita' di servizi della societa' dell'informazione, quali le disposizioni riguardanti le qualifiche
e i regimi di autorizzazione o di notifica;
2) l'esercizio dell'attivita' di un servizio della societa' dell'informazione, quali, ad esempio, le disposizioni riguardanti
il comportamento del prestatore, la qualita' o i contenuti del
servizio, comprese le disposizioni applicabili alla pubblicita' e
ai contratti, ovvero alla responsabilita' del prestatore.
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L'ambito regolamentato comprende unicamente i requisiti riguardanti le attivita' in linea e non comprende i requisiti legali relativi a:
a) le merci in quanto tali, nonche' le merci, i beni e i prodotti per le quali le disposizioni comunitarie o nazionali nelle materie di
cui all'articolo 1, comma 3, prevedono il possesso e l'esibizione
di documenti, certificazioni, nulla osta o altri titoli
autorizzatori di qualunque specie; b) la consegna o il trasporto delle merci; c) i servizi non prestati per via elettronica.
Sono fatte salve, ove non espressamente derogate, le disposizioni in materia bancaria, finanziaria, assicurativa e dei sistemi di pagamento e le competenze degli organi amministrativi e degli organi di polizia aventi funzioni di vigilanza e di controllo, compreso il controllo sulle reti informatiche di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle autorita' indipendenti di settore.