IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 676, recante delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, di istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e recante norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo;
Vista la direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni;
Vista la raccomandazione del Consiglio d'Europa n. (95) 4 del 7 febbraio 1995, sulla protezione dei dati personali nel settore dei servizi di telecomunicazioni, con particolare riguardo ai servizi telefonici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, recante il regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 8 maggio 1997, n. 197, recante il regolamento di servizio concernente le norme e le condizioni di abbonamento al servizio telefonico;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni in data 25 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 4 dicembre 1997, recante disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1998, n. 400;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Definizioni
Ai fini del presente capo, si applicano le definizioni elencate nell'articolo 1 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, di seguito denominata legge. Ai medesimi fini, si intende per:
-
"abbonato": qualunque persona fisica, persona giuridica, ente o associazione che sia parte di un contratto con un fornitore di
servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, per la
fornitura dei medesimi servizi;
-
"utente": la persona fisica che utilizza uno o piu' servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico, indipendentemente
dall'eventuale qualita' di abbonato;
-
"rete pubblica di telecomunicazioni": un sistema di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o le altre
risorse che permettono la trasmissione di segnali tra punti
terminali di rete definiti, con mezzi a filo, radio, ottici o
altri mezzi elettromagnetici, utilizzati, in tutto o in parte, per
fornire servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico;
-
"servizio di telecomunicazioni": un servizio la cui fornitura consiste, in tutto o in parte, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su reti di telecomunicazioni, ivi
compreso qualunque servizio interattivo anche se relativo a
prodotti audiovisivi, esclusa la diffusione circolare dei
programmi radiofonici e televisivi.