Art
1.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
Art
2.
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3.
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Art
4.
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30
Art
5.
Riconoscimento dei diritti
I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 sono riconosciuti quando:
la topografia risponda ai requisiti di cui all'articolo 2;
la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'articolo 7;
al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:
1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro della Comunita' economica europea, ovvero residente o avente stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti Stati;
2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia abbia aderito;
3) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocita', se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane e' analoga alla protezione prevista dalla presente legge.
Art
5.
(Riconoscimento dei diritti).
(( 1. I diritti esclusivi di cui all'art. 4 sono riconosciuti quando:
la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2;
la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'art. 7;
al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:
1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro dell'Unione europea;
2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 o di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui l'Italia abbia aderito;
3) cittadino o persona giuridica ovvero residente o avente uno stabilimento serio ed effettivo per la creazione delle topografie o per la produzione di circuiti integrati nel territorio di uno degli Stati di cui ai punti 1 e 2;
4) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocita', se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane e' analoga alla protezione prevista dalla presente legge. ))
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6.
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Art
7.
Richiesta di registrazione
Ogni topografia e' protetta a condizione che ne sia richiesta la registrazione in Italia entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo.
Per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge la protezione e' concessa a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.
Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo.
Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione e sia legittimato ad esercitarlo.
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7.
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Art
8.
Primo atto di sfruttamento commerciale
La data del primo atto di sfruttamento commerciale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere precisata in apposita dichiarazione scritta.
Art
8.
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Art
9.
Ordinamento amministrativo
Ai servizi attinenti alla materia regolata dalla presente legge provvede l'Ufficio centrale brevetti, il quale procede agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni...