LEGGE 21 febbraio 1989, n. 70 - Norme per la tutela giuridica delle topografie dei prodotti a semiconduttori

Coming into Force18 Marzo 1989
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1989/03/03/089G0100/CONSOLIDATED/20050304
Published date03 Marzo 1989
Enactment Date21 Febbraio 1989
Official Gazette PublicationGU n.52 del 03-03-1989
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Definizioni

  1. Per "prodotto a semiconduttori" si intende ogni prodotto finito o intermedio:

    1. consistente in un insieme di materiali che comprende uno strato di materiale semiconduttore;

    2. che contiene uno o piu' strati composti di materiale conduttore, isolante o semiconduttore, disposti secondo uno schema tridimensionale prestabilito;

    3. destinato a svolgere, esclusivamente o insieme ad altre funzioni, una funzione elettronica.

  2. Per "topografia" di un prodotto a semiconduttori si intende una serie di disegni correlati, comunque fissati o codificati:

    1. rappresentanti lo schema tridimensionale degli strati di cui si compone un prodotto a semiconduttori;

    2. nella qual serie ciascuna immagine riproduce in tutto o in parte una superficie del prodotto a semiconduttori in uno stadio qualsiasi della sua fabbricazione.

  3. Per "sfruttamento commerciale" si intende la vendita, l'affitto, il leasing o qualsiasi altro metodo di distribuzione commerciale o la offerta per tali scopi. Tuttavia, ai fini dell'articolo 4, comma 5, e degli articoli 5, 6, 7, commi 1 e 3, e 18, commi 2 e 3, l'espressione "sfruttamento commerciale" non comprende lo sfruttamento in condizioni di riservatezza nel quale non vi sia stata alcuna ulteriore distribuzione ai terzi, a meno che lo sfruttamento della topografia non avvenga secondo le condizioni di riservatezza imposte dall'adozione di misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale e che si riferiscono alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 2.

Oggetto della tutela

  1. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi le topografie risultanti dallo sforzo intellettuale creativo del loro autore, che non siano comuni o familiari nell'ambito dell'industria dei prodotti a semiconduttori.

  2. Possono costituire oggetto di diritti esclusivi anche le topografie risultanti dalla combinazione di elementi comuni o familiari, purche' nell'insieme soddisfino ai requisiti di cui al comma 1.

  3. La tutela concessa alle topografie dei prodotti a semiconduttori non si estende ai concetti, processi, sistemi, tecniche o informazioni codificate, incorporati nelle topografie stesse.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 3.

Titolarita'

  1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 spettano all'autore e ai suoi aventi causa.

  2. Qualora la topografia venga creata nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto di lavoro disponga diversamente, al datore di lavoro dell'autore.

  3. Qualora la topografia venga creata nell'esecuzione o nell'adempimento di un contratto diverso da un contratto di lavoro, il diritto alla tutela spetta, salvo che il contratto stesso disponga diversamente, al committente la topografia.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 4.

Contenuto dei diritti

  1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 2 consistono nella facolta' di:

    1. riprodurre in qualsiasi modo o forma, totalmente o parzialmente, la topografia;

    2. sfruttare commercialmente, ovvero detenere o distribuire a scopo di commercializzazione ovvero importare una topografia o un prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia.

  2. I diritti di cui al comma 1 sono alienabili e trasmissibili.

  3. I diritti esclusivi di cui al comma 1 non si estendono alle riproduzioni compiute in ambito privato, in via sperimentale, a scopo di insegnamento, di analisi o di valutazione della topografia e dei concetti, delle procedure, dei sistemi o delle tecniche inclusi nella topografia stessa.

  4. I diritti esclusivi non possono essere esercitati nei confronti di topografie create da terzi sulla base di un'analisi o valutazione effettuata in conformita' al comma 3, qualora tali topografie rispondano ai requisiti previsti dall'articolo 2.

  5. I diritti di cui al comma 1, lettera b), si esauriscono limitatamente al singolo prodotto a semiconduttori o alla singola topografia, con il compimento del primo sfruttamento commerciale nel mondo effettuato da parte del titolare o con il suo consenso.

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 5.

Riconoscimento dei diritti

  1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 sono riconosciuti quando:

  1. la topografia risponda ai requisiti di cui all'articolo 2;

  2. la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'articolo 7;

  3. al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro della Comunita' economica europea, ovvero residente o avente stabile organizzazione industriale o commerciale nel territorio di uno di detti Stati;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui anche l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocita', se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane e' analoga alla protezione prevista dalla presente legge.

Art 5.

(Riconoscimento dei diritti).

(( 1. I diritti esclusivi di cui all'art. 4 sono riconosciuti quando:

  1. la topografia risponda ai requisiti di cui all'art. 2;

  2. la topografia sia registrata in Italia ovvero, qualora la topografia sia stata oggetto di precedente sfruttamento commerciale in qualunque parte del mondo, la registrazione intervenga entro il termine di cui all'art. 7;

  3. al momento del primo sfruttamento commerciale o della richiesta di registrazione il proprietario della topografia sia:

1) cittadino oppure persona giuridica italiana, o di altro Stato membro dell'Unione europea;

2) cittadino o persona giuridica di altro Stato parte dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio, adottato a Marrakech il 15 aprile 1994 o di una convenzione disciplinante la protezione di una topografia, a cui l'Italia abbia aderito;

3) cittadino o persona giuridica ovvero residente o avente uno stabilimento serio ed effettivo per la creazione delle topografie o per la produzione di circuiti integrati nel territorio di uno degli Stati di cui ai punti 1 e 2;

4) cittadino o persona giuridica di altri Stati ai quali l'Italia, pur in assenza di convenzioni internazionali bilaterali per la protezione della topografia, concede il trattamento nazionale su base di reciprocita', se la protezione accordata dalla legge dell'altro Stato a favore di cittadini o persone giuridiche italiane e' analoga alla protezione prevista dalla presente legge. ))

Art 5.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 6.

Durata della protezione

  1. I diritti esclusivi di cui all'articolo 4 si estinguono dieci anni dopo la prima, in ordine di tempo, delle seguenti date:

  1. la fine dell'anno civile in cui la topografia o il prodotto a semiconduttori in cui e' fissata la topografia sono stati per la prima volta sfruttati commercialmente in una qualsiasi parte del mondo;

  2. la fine dell'anno civile in cui e' stata presentata nella debita forma la domanda di registrazione.

Art 6.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 7.

Richiesta di registrazione

  1. Ogni topografia e' protetta a condizione che ne sia richiesta la registrazione in Italia entro il termine di due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale ovunque nel mondo.

  2. Per le topografie il cui sfruttamento commerciale sia iniziato nel biennio precedente all'entrata in vigore della presente legge la protezione e' concessa a condizione che la domanda di registrazione sia presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge stessa.

  3. Il diritto di richiedere la registrazione si estingue con il decorso di quindici anni dalla data della prima fissazione o codificazione della topografia, ove essa non abbia formato oggetto di sfruttamento commerciale in una qualsiasi parte del mondo per lo stesso periodo.

  4. Avanti all'Ufficio centrale brevetti si presume che il richiedente sia titolare del diritto alla registrazione e sia legittimato ad esercitarlo.

Art 7.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 8.

Primo atto di sfruttamento commerciale

  1. La data del primo atto di sfruttamento commerciale ai sensi dell'articolo 1, comma 3, deve essere precisata in apposita dichiarazione scritta.

Art 8.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art 9.

Ordinamento amministrativo

  1. Ai servizi attinenti alla materia regolata dalla presente legge provvede l'Ufficio centrale brevetti, il quale procede agli accertamenti relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2.

  2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni...

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