DELIBERA 2 agosto 2013 - Contratto di programma Anas 2013. (Delibera n. 55/2013). (14A00085)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, con il quale e' stato approvato il Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e che definisce il quadro delle priorita' nell'ambito del Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti (SNIT);

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443, e s.m.i., che, all'articolo 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, sono individuate dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Visto il decreto legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito - con modificazioni - nella legge 8 agosto 2002, n. 178, e con il quale l'Ente nazionale per le strade e' stato trasformato in Societa' per azioni con la denominazione di "ANAS Societa' per azioni" (da qui in avanti Anas S.p.A.);

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, che, all'articolo 76, trasferisce ad Anas S.p.A., in conto aumento capitale, la rete stradale e autostradale individuata con il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e s.m.i., fermo restando il regime giuridico previsto dagli articoli 823 e 829, comma 1, del Codice civile per i beni demaniali;

Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) e visti in particolare i commi 1018 e seguenti dell'art. 1, concernenti disposizioni relative alla Societa' Anas S.p.A. che prevedono tra l'altro la corresponsione alla Societa' di parte dei canoni provenienti dai pedaggi delle societa' concessionarie autostradali;

Visto il decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, che all'articolo 19, comma 9-bis, ha recato ulteriori misure concernenti il canone annuo corrisposto direttamente ad Anas S.p.A.;

Visto il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, che all'articolo 2, comma 1, prevede, tra l'altro, la possibilita' di rimodulare le dotazioni finanziarie tra le missioni degli stati di previsione di ciascun Ministero per il triennio 2011-2013 e che, all'articolo 15, al fine di contenere gli oneri a carico dello Stato per investimenti relativi a opere e interventi di manutenzione straordinaria e per corrispettivi del contratto di servizio: - al comma 1 dispone che, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalita' per l'applicazione di pedaggi su autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell' Anas S.p.A. in relazione ai costi di investimento e di manutenzione straordinaria e ai costi di gestione, ed e' definito l'elenco delle tratte da sottoporre a pedaggio;

- al comma 2 autorizza l'Anas S.p.A. in fase transitoria, sino alla data di applicazione dei pedaggi di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2011, ad applicare una maggiorazione tariffaria presso le stazioni di esazione delle autostrade a pedaggio assentite in concessione che si interconnettono con autostrade e raccordi autostradali in gestione diretta dell'Anas S.p.A. medesima, stazioni da individuare con il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

- al comma 4, lettere a) e b), introduce integrazioni al canone annuo - corrisposto ad Anas S.p.A. ai sensi dell'articolo 1, comma 1020, della citata legge n. 296/2006 e dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto legge n. 78/2009 - per un importo calcolato sulla percorrenza chilometrica e differenziato tra le diverse classi di pedaggio;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, concernente "Piano straordinario contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa antimafia", che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Visto il decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, e s.m.i., che: - all'articolo 16, comma 3, prevede che, nel caso in cui non vengano adottati i provvedimenti previsti dal comma 1 dello stesso articolo ovvero si verifichino risparmi di spesa inferiori, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con proprio decreto, alla riduzione, fino alla concorrenza dello scostamento finanziario riscontrato, delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero;

- all'articolo 32, comma 1, prevede che nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sia istituito il "Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico nonche' per gli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798" con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016 e che le risorse del Fondo siano assegnate da questo Comitato, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e siano destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' ai contratti di programma con Rete ferroviaria italiana S.p.A. e Anas S.p.A.;

- all'articolo 36, prevede: - al comma 1 istituisce l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali - di seguito Agenzia;

- al comma 4 che entro la data del 30 settembre 2012, l'Agenzia subentra ad Anas S.p.A. nelle funzioni di concedente per le convenzioni in essere alla stessa data;

- al comma 6 che entro il 30 giugno 2013 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas S.p.A. sottoscrivono la nuova Convenzione, concludendo il processo regolatorio riferito al passaggio in capo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti della gestione delle concessioni autostradali;

Visto il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, che all'articolo 11, comma 5, prevede che in caso di mancata adozione, entro il 30 settembre 2012, dello statuto e del relativo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le attivita' e i compiti gia' attribuiti all'Agenzia sono trasferiti al Ministero delle...

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