LEGGE 17 dicembre 2010, n. 217 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza. (10G0243)

Coming into Force19 Dicembre 2010
Published date18 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/12/18/010G0243/ORIGINAL
Enactment Date17 Dicembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.295 del 18-12-2010
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 novembre 2010, n.187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 17 dicembre 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2010, N. 187

All'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013"

.

All'articolo 2:

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti:

quarantacinque giorni

e le parole: «sono stabilite le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalita' per il loro espletamento»;

il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione»;

al comma 4, capoverso «Art. 6-quinquies», comma 1, le parole: «purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte» sono sostituite dalle seguenti: «nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive».

Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:

Art. 2-bis. - (Fondo di solidarieta' civile). - 1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' civile, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:

a) da una quota del Fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalita' ivi previste;

b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;

c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.

2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:

a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidita' permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul...

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