MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 2010, N. 187
All'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 30 giugno 2013"
.
All'articolo 2:
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti:
quarantacinque giorni
e le parole: «sono stabilite le condizioni e le modalita' per l'affidamento dei compiti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti i servizi, ausiliari dell'attivita' di polizia, di cui al comma 1-bis dell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e le condizioni e le modalita' per il loro espletamento»;
il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Lo schema di decreto e' trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro venti giorni dalla data di trasmissione»;
al comma 4, capoverso «Art. 6-quinquies», comma 1, le parole: «purche' riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte» sono sostituite dalle seguenti: «nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni sportive».
Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente:
Art. 2-bis. - (Fondo di solidarieta' civile). - 1. A favore delle vittime di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive ovvero di manifestazioni di diversa natura, e' istituito, presso il Ministero dell'interno, il Fondo di solidarieta' civile, di seguito denominato "Fondo". Il Fondo e' alimentato:
a) da una quota del Fondo unico giustizia in misura non superiore ad un quinto delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, e successive modificazioni, riassegnate al Ministero dell'interno con le modalita' ivi previste;
b) dall'ammontare delle somme riscosse per le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dal presente decreto;
c) da contribuzioni volontarie, da donazioni e da lasciti da chiunque effettuati.
2. Il Fondo, nell'ambito delle risorse annualmente disponibili, provvede:
a) nella misura del 30 per cento, all'elargizione di una somma di denaro, a titolo di contributo al ristoro del danno subito, a favore delle vittime di reati commessi con l'uso della violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive e dei soggetti danneggiati dagli stessi reati, nel caso di lesioni che abbiano comportato la morte o un'invalidita' permanente superiore al 10 per cento, secondo la tabellazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul...