DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 1999, n. 461 - Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

Coming into Force24 Dicembre 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/12/09/099G0533/CONSOLIDATED/20200128
Published date09 Dicembre 1999
Enactment Date29 Ottobre 1999
Official Gazette PublicationGU n.288 del 09-12-1999
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, come modificato ed integrato dall'articolo 1, comma 4, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che, tra i compiti di rilievo nazionale esclusi dal conferimento, individua quelli strettamente preordinati alla programmazione, progettazione, esecuzione e manutenzione di grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale ovvero, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con i decreti legislativi di cui al comma 1 del medesimo articolo, stabilendo, altresi', che, in mancanza dell'intesa sopraindicata, il Consiglio dei Ministri deliberi in via definitiva, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 10 della soprarichiamata legge n. 59 del 15 marzo 1997, che prevede che disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell'articolo 1 della medesima legge possano essere adottate, con il rispetto dei medesimi criteri e principi direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore;

Visti l'articolo 9, comma 6, della legge 8 marzo 1999, n. 50, e l'articolo 1 della legge 29 luglio 1999, n. 241, con cui e' stato prorogato, tra l'altro, il termine, fissato dal sopracitato articolo 10, della legge n. 59 del 1997, per la emanazione di disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo di cui sopra;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 maggio 1999;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 14 luglio 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali, espresso nella seduta del 29 settembre 1999;

Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine alla attuazione della riforma amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della legge 15 marzo 1997, n. 59, espresso nella seduta del 21 ottobre 1999;

Ritenuto, altresi', necessario rettificare alcune imprecisioni relative alle chilometriche di inizio e fine, alle estese ed alle denominazioni degli itinerari, rilevate nella elencazione delle strade di interesse nazionale nella versione sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e dovute a meri errori materiali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 ottobre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per gli affari regionali e del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni, la rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale e' individuata sulla base delle tabelle allegate al presente decreto legislativo, che ne costituiscono parte integrante.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato

redatto dall'amministrazione competente per materia, ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della

Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre

1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle

disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti

legislativi qui trascritti.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

((1. Alle modifiche della rete autostradale e stradale di interesse nazionaleesistente, individuata ai sensi del presente decreto, si provvede, su iniziativa dello Stato o delle regioni interessate, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.

  1. Le modifiche di cui al comma 1 consistono nel trasferimento tra Stato e regioni, e nella conseguente riclassificazione, di intere strade o di singoli tronchi.

  2. Alle integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di nuove strade o tronchi, nonche' di varianti che alterano i capisaldi del tracciato, si provvede, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, con l'inserimento dei relativi studi e progetti negli strumenti di pianificazione e programmazione nazionale in materia di viabilita'. Con l'approvazione di tali strumenti le nuove strade o tronchi nonche' le varianti che alterano i capisaldi del tracciato sono classificati di interesse nazionale e, per le varianti, e' contestualmente definita l'eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante, senza trasferimento di risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative da parte dello Stato o di ANAS Spa. Successivamente alla realizzazione e prima della messa in esercizio, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti si provvede all'inserimento delle nuove strade o tronchi nonche' delle varianti nelle tabelle allegate al presente decreto e, in caso di variante, alla eventuale declassificazione del tronco sotteso alla variante.

  3. Per le integrazioni della rete autostradale e stradale di interesse nazionale costituite dalla realizzazione di varianti che non alterano i capisaldi del tracciato, la classificazione a strada di interesse nazionale avviene di diritto.

  4. Per i tratti di strada della rete autostradale e stradale di interesse nazionale, dismessi a seguito della realizzazione di varianti di cui al comma 4, ovvero...

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