DECRETO LEGISLATIVO 28 marzo 2024, n. 44 - Attuazione della legge 17 giugno 2022, n. 71, recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. (24G00062)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14

Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita' e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» e, in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettere a), b) e c), l'articolo 2, commi, 1, 2 e 3, e gli articoli 3, 4 e 6

Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante «Ordinamento giudiziario»

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, recante

Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della L. 25 luglio 2005, n. 150

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante

Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche' disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, recante

Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150

Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, recante «Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150»

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136

e, in particolare, l'articolo 103

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante

Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia

e, in particolare, l'articolo 73

Visto il decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, recante

Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio

Visto il decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonche' disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, recante

Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea "EPPO"

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 novembre 2023

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi, rispettivamente in data 24 gennaio 2024 e 5 marzo 2024 e in data 24 gennaio 2024 e 28 febbraio 2024, a norma dell'articolo 1, comma 2, della citata legge 17 giugno 2022, n. 71

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 2024

Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

  1. All'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1, dopo le parole: «sulle proposte» sono inserite le seguenti: «del Primo presidente della Corte di cassazione o» e dopo la parola: «sentiti» sono inserite le seguenti: «il Consiglio direttivo della Corte di cassazione o»

  2. dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:

    1-bis. Le proposte di cui al comma 1 sono corredate di documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente. I documenti sono elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti e dal primo presidente della Corte di cassazione, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e, per la Corte di cassazione, il presidente del Consiglio nazionale forense.

  3. il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate dal Consiglio superiore della magistratura, valutate le eventuali osservazioni formulate dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, e possono essere variate nel corso del quadriennio, sulle proposte dei presidenti delle corti di appello o del Primo presidente della Corte di cassazione, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari o il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, per sopravvenute esigenze degli uffici giudiziari anche tenuto conto dei programmi delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi per la gestione dei procedimenti previsti dall'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  4. dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

    2.1. Le variazioni delle tabelle degli uffici giudicanti sono dichiarate immediatamente esecutive dal dirigente dell'ufficio, con provvedimento motivato, quando vi e' assoluta necessita' e urgenza di provvedere o quando le modifiche hanno ad oggetto l'assegnazione dei magistrati ai settori, alle sezioni o alla posizione tabellare.

    2.2. I documenti organizzativi generali, le tabelle degli uffici giudicanti e le relative variazioni sono elaborati sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e trasmessi per via telematica.

    2.3. I modelli standard sono differenziati in base alle dimensioni dell'ufficio, ma devono in ogni caso contenere:

    a) l'analisi dello stato dei servizi, dell'andamento dei flussi e delle pendenze

    b) l'analisi ragionata della ripartizione dei magistrati tra settore civile e settore penale

    c) i criteri di assegnazione degli affari alle singole sezioni e ai magistrati, in modo che il numero di affari di cui e' destinatario ciascun magistrato sia compatibile con il carico esigibile di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111

    d) la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati nella precedente tabella o nel precedente progetto organizzativo

    e) l'individuazione degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza dell'attivita' giudiziaria

    f) la relazione sull'andamento dei settori amministrativi connessi all'esercizio della giurisdizione

    g) l'analisi ragionata sulle modalita' di utilizzo dei magistrati onorari

    h) la relazione sullo stato di informatizzazione dell'ufficio, previa consultazione del magistrato di riferimento per l'informatica e, per la Corte di cassazione, anche del direttore del centro elettronico di elaborazione dati

    i) l'indicazione schematica delle variazioni rispetto alle precedenti tabelle o progetti organizzativi.

    2.4. I pareri dei consigli giudiziari e del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono redatti sulla base di modelli standard, stabiliti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, e contengono soltanto i rilievi critici in ordine all'analisi dei dati, al contenuto delle proposte e alle scelte organizzative adottate.

    2.5. Le tabelle e le variazioni si intendono approvati se il Consiglio superiore della magistratura non si esprime in maniera contraria entro novanta giorni dalla data di invio per via telematica del parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo. Se sono presentate osservazioni da parte dei magistrati dell'ufficio o il parere del consiglio giudiziario o del Consiglio direttivo e' stato assunto a maggioranza, il Consiglio superiore delibera sulla proposta nel termine di centottanta giorni. I consigli giudiziari e il Consiglio direttivo della Corte di cassazione esaminano le proposte di tabelle degli uffici giudicanti entro il termine massimo di centottanta giorni antecedenti l'inizio del quadriennio, ed esprimono il relativo parere entro i successivi novanta giorni.

  5. al comma 2-quinquies, le parole: «commi 2-bis, 2-ter e 2-quater» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2-bis e 2-ter»

  6. il comma 3 e' abrogato

  7. al comma 3-sexies, le parole: «si osservano le procedure previste dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «si osservano le procedure previste dai commi da 1-bis a 2.5».

    N O T E

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto

    dall'amministrazione competente per materia ai sensi

    dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle

    disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

    sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

    e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

    approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28

    dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la

    lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali

    e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e

    l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    L'art...

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