DECRETO 30 luglio 2015 - Attivita' svolte in via amministrativa, di vigilanza e controllo a tutela dell'interesse nazionale, da parte degli ufficiali e marescialli NAS Carabinieri. (15A06626)

IL MINISTRO DELLA SALUTE Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, recante «Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, e successive modificazioni, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750»;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale» ed in particolare gli articoli 6 e 7;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, recante «Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande»;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, recante «Modifiche al sistema penale»;

Visto l'articolo 10 della legge 4 giugno 1984, n. 194, e successive modificazioni, recante «Interventi a sostegno dell'agricoltura», con cui e' disposto che, ai fini dei controlli sulle forniture alimentari ai Paesi in via di sviluppo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali puo' avvalersi del Nucleo antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri;

Visto l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1986, n. 462, recante «Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari», con cui e' disposto che l'Ispettorato centrale repressione frodi e i nuclei antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri operano, in concorso, con i nuclei di polizia tributaria del Corpo della guardia di finanza, con il Corpo forestale dello Stato, con la Polizia di Stato e con l'Arma dei carabinieri, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), con il Comando carabinieri politiche agricole e con l'Agenzia delle dogane;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1986, recante «Attuazione del disposto dell'art. 11, comma 9, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e vendita dei cosmetici», con cui e' disposto che gli uffici territoriali competenti a richiedere le informazioni previste dall'articolo 11, comma 7, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, sono, tra gli altri, i Nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 gennaio 1987, n. 2;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1987, e successive modificazioni, recante «Programma sistematico di interventi miranti alla piu' efficace lotta contro le frodi e le sofisticazioni degli alimenti e delle bevande», e, in particolare, l'allegato in cui, per la realizzazione di forme di collaborazione e coordinamento nell'ambito della programmazione degli interventi dell'Ispettorato centrale repressione frodi, sono richiamati i nuclei antisofisticazioni dell'Arma dei carabinieri tra gli organismi incaricati dei controlli nel settore agro-alimentare, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 luglio 1987, n. 165;

Visti gli articoli 55, 56, 57, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), 329 e 347 del Codice di procedura penale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza», anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera a), e dall'articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 26 febbraio 2008, segnatamente alle attivita' di vigilanza e controllo nelle materie relative alla produzione e commercializzazione di sostanze stupefacenti, nonche' al trattamento di tossicodipendenti, alle ispezioni e prelievi di campioni negli stabilimenti ed esercizi pubblici in cui si producono, si conservano in deposito, si commercializzano e si consumano le predette sostanze e negli scali aeroportuali, marittimi, ferroviari e sui mezzi di trasporto in genere;

Visto l'articolo 4, comma 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, recante «Disposizioni in materia di finanza pubblica», con cui sono attribuiti ai carabinieri dei nuclei antisofisticazioni e sanita' compiti di controllo delle prescrizioni farmaceutiche per l'accertamento delle truffe in danno del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/395/CEE e della direttiva 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari»;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 89/398/CEE concernente i prodotti alimentari destinati ad una alimentazione particolare»;

Visto il decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 507, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi»;

Visto l'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421", come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517 con cui e' disposto che il Ministro della sanita' interviene nell'esercizio del potere di alta vigilanza in materia di controllo di qualita';

Visto l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante «Riordinamento del Ministero della sanita', a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con cui e' disposto che il Ministro della sanita', nell'esercizio del potere di alta vigilanza e ai fini di cui all'articolo 10, comma 2, del sopra citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, interviene con i propri uffici e si avvale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri e del personale di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 37;

Visto l'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, con cui e' disposto che il Ministro della sanita' si avvale dei nuclei specializzati dell'Arma dei carabinieri per la repressione delle attivita' illecite in materia sanitaria;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni, recante «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari»;

Visto l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, recante «Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati», che annovera tra gli organi di vigilanza anche i nuclei antisofisticazioni e sanita' dell'Arma dei carabinieri;

Visto il regolamento (CE) 27 gennaio 1997, n. 258/97 recante «Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui nuovi...

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