DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 1992, n. 109 - Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari

Coming into Force03 Marzo 1992
End of Effective Date08 Maggio 2018
Enactment Date27 Gennaio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/17/092G0146/CONSOLIDATED/20180208
Published date17 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.39 del 17-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 31
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 45 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE del Consiglio del 14 giugno 1989, concernenti la etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonche' le diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 1991;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 gennaio 1992;

Sulla proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanita'; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Campo di applicazione

  1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto.

  2. Si intende per:

    1. etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformita' a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;

    2. prodotto alimentare preconfezionato l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;

    3. presentazione dei prodotti alimentari:

      1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;

      2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;

      3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;

      4) l'ambiente nel quale sono esposti;

    4. prodotto alimentare preincartato l'unita' di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e' stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;

    5. consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe, denominate in seguito "collettivita'".

  3. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonche' quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.

Art 1.

Campo di applicazione

1. L'etichettatura dei prodotti alimentari, destinati alla vendita al consumatore nell'ambito del mercato nazionale, salvo quanto previsto dall'articolo 17, nonche' la loro presentazione e la relativa pubblicita' sono disciplinate dal presente decreto.

  1. Si intende per:

    1. etichettatura l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo, o, in mancanza, in conformita' a quanto stabilito negli articoli 14, 16 e 17, sui documenti di accompagnamento del prodotto alimentare;

    2. prodotto alimentare preconfezionato l'unita' di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettivita', costituita da un prodotto alimentare e dall'imballaggio in cui e' stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che la confezione sia aperta o alterata;

    3. presentazione dei prodotti alimentari:

      1) la forma o l'aspetto conferito ai prodotti alimentari o alla loro confezione;

      2) il materiale utilizzato per il loro confezionamento;

      3) il modo in cui sono disposti sui banchi di vendita;

      4) l'ambiente nel quale sono esposti;

    4. prodotto alimentare preincartato l'unita' di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall'involucro nel quale e' stato posto o avvolto negli esercizi di vendita;

    5. consumatore il consumatore finale nonche' i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettivita' analoghe, denominate in seguito "collettivita'".

  2. Non sono considerati preconfezionati i prodotti alimentari non avvolti da alcun involucro nonche' quelli di grossa pezzatura anche se posti in involucro protettivo, generalmente venduti previo frazionamento; le fascette e le legature, anche se piombate, non sono considerate involucro o imballaggio.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231

Art 2.

P u b b l i c i t a'

  1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla durabilita', sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.

  2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie umane ne' accennare a tali proprieta' che non possiede; non devono, inoltre, evidenziare caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedano le stesse caratteristiche.

Art 2.

Pubblicita'

  1. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla durabilita', sul luogo di origine o di provenienza, sul modo di ottenimento o di fabbricazione del prodotto stesso.

2. L'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari, fatte salve le disposizioni applicabili alle acque minerali naturali ed ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare, non devono essere tali da indurre ad attribuire al prodotto proprieta' atte a prevenire, curare o guarire malattie umane, ne' accennare a proprieta' che esso non possiede; fatto salvo quanto previsto dalle norme in materia di etichettature nutrizionale, esse non devono inoltre, evidenziare caratteristiche particolari, quando i prodotti alimentari analoghi possiedono le stesse caratteristiche.

Art 2.

(Finalita' dell'etichettatura dei prodotti alimentari).

((1. L'etichettatura e le relative modalita' di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da:

  1. non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identita', sulla qualita', sulla composizione, sulla quantita', sulla conservazione, sull'origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso;

  2. non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprieta' che non possiede;

  3. non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche;

  4. non attribuire al prodotto alimentare proprieta' atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana ne' accennare a tali proprieta', fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali ed ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.

  1. I divieti e le limitazioni di cui al comma 1 valgono anche per la presentazione e la pubblicita' dei prodotti alimentari.))

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 2017, N. 231

Art 3.

Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati

  1. Salvo quanto disposto dagli articoli successivi, i prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore devono riportare le seguenti indicazioni:

    1. la denominazione di vendita;

    2. l'elenco degli ingredienti;

    3. la quantita' netta o, nel caso di prodotti preconfezionati in quantita' unitarie costanti, la quantita' nominale;

    4. il termine minimo di conservazione o, nel caso di prodotti molto deperibili dal punto di vista microbiologico, la data di scadenza;

    5. il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunita' economica europea;

    6. la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento;

    7. il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande...

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