LEGGE 26 febbraio 1963, n. 441 - Modifiche ed integrazioni alla legge 30 aprile 1962, n. 283, sulla disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1959, n. 750

Coming into Force12 Aprile 1963
Published date11 Aprile 1963
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1963/04/11/063U0441/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date26 Febbraio 1963
Official Gazette PublicationGU n.98 del 11-04-1963
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 30 aprile 1962, n. 283 e' sostituito dai seguenti:

"Le analisi di revisione saranno eseguite presso l'Istituto superiore di sanita', entro il termine massimo di mesi due. In caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, il medico o il veterinario provinciale trasmetteranno, entro quindici giorni, le denuncie all'autorita' giudiziaria.

Il medico o veterinario provinciale, qualora si tratti di frode tossica o comunque dannosa alla salute, trasmettera' immediatamente le denuncie all'autorita' giudiziaria".

Art 2.

L'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 300.000".

Art 3.

La lettera e) dell'articolo 5 della 30 aprile 1962, n. 283, e' soppressa.

Art 4.

L'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"La produzione, il commercio, la vendita delle sostanze di cui alla lettera h) dell'articolo precedente - fitofarmaci e presidi delle derrate alimentari immagazzinate - sono soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', a controllo e a registrazione come presidi sanitari.

Sono parimenti soggetti ad autorizzazione del Ministero della sanita', anche se disciplinati da leggi speciali:

  1. la produzione, il commercio, la detenzione e la pubblicita' degli additivi chimici destinati alla preparazione di sostanze alimentari;

  2. la produzione ed il commercio di surrogati o succedanei di sostanze alimentari.

Tale disposizione non si applica ai surrogati o succedanei disciplinati da leggi speciali, salvo il controllo del Ministero della sanita' per quanto attiene alla composizione, all'igienicita' e al valore alimentare di essi.

Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i contravventori alle disposizioni del presente articolo e dell'articolo precedente sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 20.000.000. Il massimo dell'ammenda e' di 30.000.000 per le contravvenzioni di cui alla lettera h) dell'articolo 5 ed a) del presente articolo.

In caso di condanna, per frode tossica o comunque dannosa alla salute non si applicano le disposizioni degli articoli 163 e 175 del Codice penale.

Nei casi previsti dal precedente comma, la condanna importa la pubblicazione della sentenza in uno o piu' giornali, a diffusione nazionale, designati dal giudice, nei modi stabiliti nel terzo comma dell'articolo 36 del Codice penale".

Art 5.

L'articolo 8 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I prodotti alimentari e le bevande confezionate debbono riportare sulla confezione o su etichette appostevi, l'indicazione a caratteri leggibili ed indelebili, della denominazione del prodotto, nonche' la indicazione del nome o della ragione sociale o del marchio depositato, e la indicazione della sede dell'impresa produttrice e dello stabilimento di produzione, con la elencazione degli ingredienti in ordine decrescente di quantita' presente, riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui all'articolo 23, ed infine il quantitativo netto in peso o volume.

Il regolamento determinera' altresi' l'elenco dei prodotti alimentari o delle bevande confezionati per i quali, oltre alle indicazioni di cui al comma precedente, dovra' essere riportata anche la data di confezionamento secondo le modalita' da stabilirsi nel regolamento stesso.

I prodotti alimentari o le bevande venduti sfusi debbono essere posti in vendita con l'indicazione degli ingredienti, elencati in ordine decrescente di quantita' presente riferita a peso o volume, secondo le norme che saranno stabilite nel regolamento di cui allo articolo 23.

I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 500.000".

Art 6.

L'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 5.000.060.

Art 7.

Nel primo comma dell'articolo 10 della, legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole "colori che possono essere impiegati" sono sostituite con le altre "materie coloranti che possono essere impiegate" e le parole "gli standards di purezza" con le altre "i requisiti di purezza".

Art 8.

L'ultimo comma dell'articolo 11 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 100.000 a lire 3.000.000".

Art 9.

Il secondo comma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1982, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con le pene previste dal precedente articolo 6".

Art 10.

Il secondo comma dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"I contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 200.000 a lire 5.000.000".

Art 11.

Il primo comma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, n. 283, e' sostituito dal seguente:

"Il medico ed il veterinario provinciale, secondo la competenza dei rispettivi uffici, indipendentemente dal procedimento penale, possono ordinare la chiusura temporanea fino a sei mesi e nei casi di recidiva o di maggiore gravita', anche la chiusura, definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Del provvedimento devono dare pubblicita' a mezzo di avviso da apporre all'esterno dello stabilimento o dell'esercizio stesso per l'intero periodo di chiusura, con l'indicazione del motivo del provvedimento".

Art 12.

Nel primo comma dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 258, le parole "gli standards di purezza)" sono sostituite con le altre "i requisiti di purezza".

Art 13.

L'autorita' sanitaria provinciale, gli istituti incaricati per la vigilanza e la repressione delle frodi dipendenti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e gli organi verbalizzanti dell'Amministrazione finanziaria competenti per territorio sono tenuti a comunicarsi reciprocamente copia delle denunce, corredate dai relativi certificati di analisi, presentate nell'esercizio dei poteri di propria competenza nella materia.

Art 14.

Nel caso in cui si proceda penalmente per un reato commesso nella produzione e nella vendita delle sostanze alimentari e delle bevande e sia stata disposta, a norma dell'articolo 15 della legge 30 aprile 1962, numero 283, la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio, il medico o il veterinario provinciale puo' sospendere il provvedimento di chiusura nominando un commissario per la vigilanza permanente sulla osservanza della disciplina igienico-sanitaria relativa alla produzione ed alla vendita delle sostanze e bevande anzidette.

Contro il provvedimento anzidetto e' ammesso ricorso al Ministro per la sanita' nel termine di quindici giorni.

Il...

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