DECRETO 13 luglio 2018, n. 103 - Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato. (18G00128)

IL MINISTRO DELL'INTERNO Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia», e, in particolare, gli articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica», e, in particolare, gli articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e, in particolare, l'articolo 3, comma 6;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78», ed, in particolare, gli articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1;

Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizione di lavoro», e, in particolare, l'articolo 3, comma 2, lettera c);

Visto il decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di fondo nazionale, per il servizio civile, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131 e, in particolare, l'articolo 2-quater;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

Considerato che i richiamati articoli 6, comma 1, lettera b), e 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, articoli 5, comma 1, e 25-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, e articoli 3, comma 1, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, come modificati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, stabiliscono il limite di eta' che non puo' essere superato per la partecipazione ai concorsi pubblici per l'accesso ai diversi ruoli e carriere della Polizia di Stato, rinviando la definizione dello stesso al regolamento adottato ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, fatte salve le deroghe previste dal medesimo regolamento;

Considerato che ai sensi del richiamato articolo 3, comma 6, della legge n. 127 del 1997, la partecipazione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione;

Ritenuto di dover prevedere, per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli e alle carriere del personale della Polizia di Stato, limiti di eta' funzionali alla peculiarita' del servizio prestato dal suddetto personale;

Ritenuto di dover stabilire i nuovi limiti massimi di eta' in corrispondenza con quelli individuati come limite comunque non superabile dalle richiamate norme primarie, ad eccezione di quello per medico veterinario, atteso che per l'accesso alla relativa carriera, a differenza della carriera dei medici, non e' richiesto, oltre alla laurea magistrale, il diploma di specializzazione;

Visto l'articolo 3, commi 5 e 13, del richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017;

Visto il decreto del Ministro dell'interno del 6 aprile 1999, n. 115, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il parere delle Organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi dell'8 marzo 2018;

Data comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17 della citata legge n. 400 del 1988;

A d o t t a il seguente regolamento: Art. 1 Concorso pubblico ad allievo agente e ad allievo agente tecnico 1. La partecipazione al concorso pubblico per la nomina ad allievo agente e ad allievo agente tecnico della Polizia di Stato e' soggetta al limite massimo di eta' di anni ventisei. N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 10 aprile 1981, S.O. - Si riporta il testo degli articoli 6 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 giugno 1982, n. 158, S.O.: «Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici;

  1. eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento;

  2. idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  3. diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

  4. qualita' morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. 1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro" e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado. 2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purche' previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti. 4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia. 5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresi', al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni...

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