L'articolo 1 e' soppresso.
Art. 2-bis. - (Disposizioni in materia di enti e circoli privati). - 1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il primo comma e' inserito il seguente:
"Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per le attivita' di cui al primo comma"
.
Art. 2-ter. - (Disposizioni urgenti per il corso di formazione per allievo agente della Polizia di Stato). - 1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando la piena operativita' della Polizia di Stato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a), del presente articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, puo' includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma dell'idoneita' al servizio di polizia. Al termine del periodo di applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalita' di svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 6-bis. - (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di Stato.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano di studio e non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza.
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