LEGGE 1 agosto 1969, n. 478 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili

Coming into Force08 Agosto 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/08/07/069U0478/ORIGINAL
Enactment Date01 Agosto 1969
Published date07 Agosto 1969
Official Gazette PublicationGU n.201 del 07-08-1969
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 2 luglio 1969, n. 319, concernente il regime fiscale di alcuni prodotti tessili, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 2 le parole: fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: fino al 31 dicembre 1969;

all'articolo 6, terzo comma, le parole: a decorrere dal novantunesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono sostituite con le parole: a decorrere dal 1 gennaio 1970;

dopo l'articolo 6, e' aggiunto il seguente articolo 6-bis:

E' prorogata sino al 31 dicembre 1971 la sospensione dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni.

Sono altresi' prorogate sino alla stessa data le disposizioni fiscali correlative alla sospensione, di cui al precedente comma, previste dal citato decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito nella legge 4 dicembre 1965, n. 1309, e successive modificazioni;

all'articolo 8 sono aggiunte le parole:

Agli stessi prodotti esportati viene effettuata la restituzione dell'addizionale nella identica misura del 3,60 per cento;

dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente articolo 8-bis:

La voce doganale ex 53.02 a) "Peli fini o grossolani, in massa; peli fini", inclusa dal decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1960, n. 905, nella tabella dei prodotti ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e di quelli soggetti all'imposta di conguaglio all'importazione ai sensi della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni, e' modificata come segue:

(

  1. Comprensiva dell'addizionale istituita con legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dal decreto-legge 17 novembre 1967, n. 1036, convertito nella legge 15 gennaio 1968, n. 3.

    l'articolo 9 e' sostituito con il seguente:

    Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 21 marzo 1958, n. 267, e' abrogato.

    Per il cotone di produzione nazionale depurato da(semi, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta con modalita' e con l'applicazione dell'aliquota prevista dall'articolo 2 della legge 12...

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