IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162, concernente la istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata;
Ritenuta la straordinaria necessita' e l'urgenza di prorogare la durata dell'applicazione di detta addizionale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1.
E' prorogata al 31 dicembre 1969 l'applicazione dell'addizionale straordinaria all'imposta generale sull'entrata istituita con la legge 15 novembre 1964, n. 1162.