LEGGE 15 novembre 1964, n. 1162 - Istituzione di un'addizionale all'imposta generale sull'entrata

Coming into Force18 Novembre 1964
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date17 Novembre 1964
Enactment Date15 Novembre 1964
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1964/11/17/064U1162/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.284 del 17-11-1964
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' istituita un'addizionale straordinaria nella misura del venti per cento con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, alle aliquote dell'imposta generale sull'entrata stabilite dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni.

La predetta addizionale e' stabilita nella misura del dieci per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, per i cementi e gli agglomeranti cementizi.

Le stesse addizionali si applicano alle aliquote dovute per l'importazione dall'estero delle merci soggette a detta imposta.

Art 2.

In corrispondenza delle disposizioni contenute nel precedente articolo 1 sono aumentate del 20 per cento, con arrotondamento per eccesso a dieci centesimi, le aliquote in base alle quali, a norma della legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni, si attuano le restituzioni dell'imposta sull'entrata per i prodotti esportati e l'imposizione di conguaglio per quelli importati.

Art 3.

Sono escluse dall'applicazione dell'addizionale stabilita dal primo comma del precedente articolo 1 le aliquote d'imposta sull'entrata vigenti per le merci e le prestazioni di servizi di seguito elencate:

1) burro;

2) margarina animale e vegetale;

3) formaggi, tanto duri che molli e latticini;

4) ricotta;

5) legumi secchi;

6) conserve di pomodoro, escluse quelle che contengono altri condimenti;

7) olii vegetali allo stato commestibile;

8) pomodori pelati, comunque preparati e conservati;

9) frutta, ortaggi e verdure allo stato naturale, anche se conservati allo stato naturale, al fine di evitarne l'immediato deperimento, in semplice salamoia od altra soluzione;

10) frutta secca;

11) pesce fresco, anche congelato;

12) uova di pollame;

13) pollame e conigli, vivi o morti, anche congelati;

14) baccala' secco o salinato, stoccafisso e aringhe salate, secche o affumicate;

15) zucchero;

16) carni fresche bovine, ovine, suine ed equine, comprese le frattaglie, carni salate, insaccate o affumicate, comunque preparate e carni in scatola, o in altro modo preparate o conservate; lardo salato, guanciale e pancetta di maiale salati o affumicati, strutto e grassi comunque preparati e conservati;

17) risone e riso;

18) vini comuni, mosti ed uva da vino;

19) aceto;

20) benzina;

21) gas di petrolio liquefatti per...

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