DECRETO-LEGGE 2 luglio 1969, n. 319 - Regime fiscale di alcuni prodotti tessili

Coming into Force03 Luglio 1969
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1969/07/03/069U0319/CONSOLIDATED/19711216
Enactment Date02 Luglio 1969
Published date03 Luglio 1969
Official Gazette PublicationGU n.166 del 03-07-1969
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalle leggi 21 marzo 1958, n. 767 e 1 marzo 1968, n. 245;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successiva proroga;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, numero 1309 e successiva proroga;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche e di istituire un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di cotone, nonche' di apportare talune modificazioni in materia di imposta generale sull'entrata ed imposta di fabbricazione su taluni tipi di filati e lamette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica, per l'industria il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

E' sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, numero 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, numero 1266.

I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 987, convertito nella legge 13 dicembre 1964, n. 1349;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalle leggi 21 marzo 1958, n. 767 e 1 marzo 1968, n. 245;

Visto il decreto-legge 12 dicembre 1967, n. 1157, convertito, con modificazioni, nella legge 30 gennaio 1968, n. 24;

Vista la legge 15 novembre 1964, n. 1162, e successiva proroga;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1965, numero 1309 e successiva proroga;

Vista la legge 29 maggio 1967, n. 370;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche e di istituire un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di cotone, nonche' di apportare talune modificazioni in materia di imposta generale sull'entrata ed imposta di fabbricazione su taluni tipi di filati e lamette;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per la programmazione economica, per l'industria il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.

E' sospesa, dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 1971, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, numero 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, numero 1266.

I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti di filati indicati al primo comma, sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.3

Art 2.

I filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente art. 1 ed i relativi manufatti a confezioni esportati all'estero fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a fruire della restituzione della imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Art 2.

I filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente art. 1 ed i relativi manufatti a confezioni esportati all'estero fino al 31 dicembre 1969, continueranno a fruire della restituzione della imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Art 3.

Nel periodo di sospensione della imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine per i filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui al precedente art. 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta alla aliquota dell'imposta generale sull'entrata dovuta una volta tanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757, e successiva modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, prorogata dalla legge 15 gennaio 1968, n. 3, si applica sull'entrata imponibile una addizionale speciale nelle misure sottoindicate: voce doganale 662 - Cotone in massa 5 %

" " 664 - Cascami di cotone e cotone rigenerato, puri o misti 5 %

" " 665 - Cotone cardato o pettinato,

escluse le ovatte 5 %.

Art 4.

Le aliquote previste dal precedente art. 3 si applicano anche per la importazione dall'estero delle materie prime tessili contemplate dall'articolo medesimo.

Art 5.

L'addizionale speciale prevista dal precedente art. 3, non e' dovuta quando le materie prime tessili contemplate nell'articolo medesimo vengano acquistate nel territorio dello Stato od importate dall'estero per essere impiegate in usi diversi dalla produzione di filati di cotone e di fiocco di fibre artificiali e sintetiche di cui ai paragrafi I) e II) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Per fruire del trattamento di esenzione previsto dal precedente comma, le imprese interessate debbono dichiarare, sotto la loro esclusiva responsabilita', alle intendenze di finanza per le materie prime acquistate nello Stato o alla dogana per quelle importate dall'estero, l'attivita' da esse esercitata, indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attivita' stessa viene svolta e la loro potenzialita'; tale dichiarazione deve essere corredata da un certificato della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha la propria...

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