DECRETO-LEGGE 7 ottobre 1965, n. 1118 - Sospensione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana ed istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana

Coming into Force10 Ottobre 1965
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date09 Ottobre 1965
Enactment Date07 Ottobre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/10/09/065U1118/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.254 del 09-10-1965
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e di istituire una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per l'industria ed il commercio; Decreta: Art. 1.

E' sospesa per la durata di 2 anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui al punto V), lettere a) e b) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti dei filati indicati al primo comma sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 gennaio 1947, n. 1, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266;

Visto il regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267;

Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di sospendere l'applicazione dell'imposta di fabbricazione sui filati di lana e di istituire una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e per l'industria ed il commercio; Decreta: Art. 1.

E' sospesa per la durata di 2 anni, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dell'imposta di fabbricazione nonche' della corrispondente sovrimposta di confine sui filati di lana di cui al punto V), lettere a) e b) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

I canoni di abbonamento all'imposta di fabbricazione dovuta per l'anno in corso dai fabbricanti dei filati indicati al primo comma sono ridotti della quota parte relativa al periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente decreto e quella di scadenza dei canoni stessi.(4)5

Art 2.

I filati di lana e i relativi manufatti e confezioni esportati all'estero fino al 90° giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continueranno a fruire della restituzione dell'imposta di fabbricazione con l'applicazione delle aliquote previste al punto V), lettere a) e b) dell'art. 1 del decreto-legge 7 ottobre 1961, n. 1029, convertito nella legge 8 dicembre 1961, n. 1266.

Art 3.

Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente art. 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota della imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sottoindicate:

645 Lane in massa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80%

ex 646 Peli fini non nominati ne compresi

altrove, in massa, esclusi quelli di

coniglio, di lepre, di castoro e di

nutria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80%

647 Peli grossolani di animali della spe-

cie bovina ed equina (eccettuati i

crini) e di capra comune e simili, e

loro cascami, puri o misti . . . . . . . . . . . . 7,80%

648 Cascami di lana e di peli fini, puri

o misti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80%

649 Sfilacciati di lana o di peli fini, puri

o misti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80%

650 Lane e peli, cordati o pettinati . . . . . . . . . . 7,80%

757 Stracci (avanzi, ritagli, e cimose di

tessuti o di feltro, anche nuovi,

oggetti cuciti usati, inservibili allo

uso loro proprio, vecchie reti, cor-

dami fuori uso e simili) non utiliz-

zabili che per la sfilacciatura, per

la fabbricazione della pasta per

carta, per pulitura di macchine od

altri simili usi . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00%

Art 3.

Nel periodo di sospensione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine per i filati di lana di cui al precedente art. 1, per gli atti economici relativi al commercio delle seguenti materie prime tessili contemplate dalla tabella allegato A alla legge 12 agosto 1957, n. 757, modificata dalla legge 21 marzo 1958, n. 267, in aggiunta all'aliquota della imposta generale sull'entrata, dovuta una volta tanto, a norma dell'art. 2 della citata legge 12 agosto 1957, n. 757 e successive modificazioni ed all'addizionale di cui alla legge 15 novembre 1964, n. 1162, si applica sulla entrata imponibile l'addizionale speciale nelle misure sottoindicate:

645 Lane in massa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80%

ex 646 Peli fini non nominati ne compresi

altrove, in massa, esclusi quelli di

coniglio, di lepre, di castoro e di

nutria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4%

647 Peli grossolani di animali della spe-

cie bovina ed equina (eccettuati i

crini) e di capra comune e simili, e

loro cascami, puri o misti . . . . . . . . . . . . 7,80%

648 Cascami di lana e di peli fini, puri

o misti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80%

649 Sfilacciati di lana o di peli fini, puri

o misti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,80%

650 Lane e peli, cordati o pettinati . . . . . . . . . . 7,80%

757 Stracci (avanzi, ritagli, e cimose di

tessuti o di feltro, anche nuovi,

oggetti cuciti usati, inservibili allo

uso loro proprio, vecchie reti, cor-

dami fuori uso e simili) non utiliz-

zabili che per la sfilacciatura, per

la fabbricazione della pasta per

carta, per pulitura di macchine od

altri simili usi . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,00%

Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n....

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