LEGGE 4 dicembre 1965, n. 1309 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione della imposta di fabbricazione sui filati di lana e la istituzione di una addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana

Coming into Force08 Dicembre 1965
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date04 Dicembre 1965
Published date07 Dicembre 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/12/07/065U1309/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.305 del 07-12-1965
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 7 ottobre 1965, n. 1118, recante la sospensione, della imposta di fabbricazione sui filati di lana e l'istituzione di un'addizionale speciale all'imposta generale sull'entrata per le materie prime tessili di lana, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 3, alla voce: "ex. 646 - Peli fini non nominati ne' compresi altrove, in massa, esclusi quelli di coniglio, di lepre, di castoro e di nutria", la misura dell'addizionale speciale e' ridotta, dal 7,80 per cento al 4 per cento.

E' aggiunto, in fine all'articolo 3, il seguente comma:

"Le imprese che nei propri stabilimenti o presso terzi provvedono alla slanatura delle pelli contemplate dall'articolo 5 della legge 26 novembre 1957, n. 1153, sono tenute ad assolvere l'addizionale speciale prevista dal comma precedente nella misura del 4 per cento sul prezzo di vendita all'ingrosso della lana, all'atto della vendita del prodotto ovvero all'atto del passaggio dello stesso dal reparto di slanatura ai reparti di impiego".

L'articolo 4 e' sostituito con il seguente:

"L'addizionale speciale prevista dal precedente articolo 3 non e' dovuta quando le materie prime tessili ivi contemplate vengano acquistate nel territorio dello stato od importate dall'estero da imprese produttrici di feltri battuti o di materassi e trapunte di lana ovvero da ditte che producono filati diversi da quelli contemplati dal precedente articolo 1, contenenti lana in quantita' non superiore al 10 per cento. Tale addizionale e' dovuta invece nella misura del 4 per cento quando l'impresa industriale destini dette materie prime, acquistate all'interno o importate dall'estero, alla produzione di feltri tessuti, di tappeti e a quella di coperte.

A tal fine le imprese interessate devono dichiarare, sotto, la loro esclusiva responsabilita' alle intendenze di finanza, per gli acquisti nel territorio, dello Stato, o alla Dogana, per l'importazione dall'estero, l'attivita' da esse esercitata indicando gli stabilimenti o laboratori in cui l'attivita' stessa viene svolta e la loro potenzialita' ed allegando a tale dichiarazione, qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato, un certificato della Camera di commercio, industria ed agricoltura, nella cui circoscrizione l'impresa ha...

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