LEGGE 12 agosto 1957, n. 757 - Imposta generale sull'entrata "una tantum" sui prodotti tessili

Coming into Force15 Settembre 1957
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date12 Agosto 1957
Published date31 Agosto 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/08/31/057U0757/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.216 del 31-08-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio delle materie prime, dei prodotti semilavorati e finiti dell'industria tessile, di cui alle tabelle allegati A, B e C alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata, prevista dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e' dovuta una volta tanto, nella misura e con le modalita' stabilite dagli articoli seguenti.

Art 2.

Per gli atti economici relativi al commercio delle materie prime tessili indicate nella tabella allegato A alla presente legge, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta una volta tanto nella misura del 6 per cento e si corrisponde:

  1. per i prodotti nazionali: in occasione della vendita effettuata dal produttore e, nel caso di prodotti soggetti all'ammasso, all'atto della vendita effettuata dall'ente ammassatore, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

  2. per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale, all'atto dello sdoganamento, con le modalita' previste dall'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

L'imposta assolta a norma dei precedenti comuni assorbe quella che sarebbe dovuta per gli scambi dei prodotti ottenuti o residuati dalla lavorazione delle dette materie prime, quando i prodotti stessi siano ugualmente compresi nella tabella allegato A.

Art 3.

Per gli atti economici relativi al commercio dei prodotti tessili di cui alla tabella allegato B, l'imposta generale sull'entrata e'

dovuta una volta tanto nella misura del 3 per cento e si

corrisponde: a) per i prodotti nazionali: all'atto della vendita a chiunque effettuata da parte del fabbricante, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178;

  1. per i prodotti provenienti dall'estero: in modo virtuale all'atto dello sdoganamento, in base al valore determinato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Agli effetti della disposizione di cui al primo comma si considerano fabbricanti di prodotti tessili finiti coloro i quali provvedono alla fabbricazione e vendita dei prodotti indicati nella tabella allegato B alla presente legge, che non siano suscettibili di ulteriori perfezionamenti.

E' considerato altresi' fabbricante di prodotti tessili finiti chi acquista o importa i suddetti prodotti non ancora perfezionati e li destina alla vendita dopo averli sottoposti, direttamente o presso terzi, ad una qualsiasi operazione di perfezionamento, fatta eccezione per i grossisti i quali svolgono tale attivita' accanto ad una prevalente attivita' commerciale.

In quest'ultimo caso l'imposta generale sull'entrata deve essere corrisposta dal fabbricante venditore o all'atto dell'importazione nei modi previsti al precedente primo comma, e successivamente, nella stessa misura, dal grossista acquirente o importatore sull'importo delle spese di lavorazione, comunque sostenute, mediante integrazione, anche su separato documento, dell'imposta assolta sulle fatture di acquisto o all'importazione, entro il quinto giorno da quello in cui il perfezionamento dei prodotti e' stato eseguito.

Art 4.

Per l'importazione dall'estero dei prodotti - tessili elencati nelle tabelle allegati B e C, l'imposta di conguaglio di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570, e' determinata nella misura del 5 per cento.

Art 5.

L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe quella che sarebbe dovuta per i successivi scambi dei prodotti indicati nelle tabelle allegati A e B, compresa la vendita al minuto.

Le note e fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge e' assorbita da quella dovuta una volta tanto, sono soggette all'imposta di bollo di cui all'art. 19, n. 1, lettera b) della tariffa allegato A, al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492. Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto; di imballaggio ed altro, limitatamente a tale addebito, e' dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e nei modi normali.

Art 6.

Non da' luogo ad entrata imponibile:

  1. l'acquisto di prodotti tessili finiti contemplati nella tabella allegato B alla presente legge effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti di prodotti similari che li rivendono assieme a quelli di propria produzione;

  2. l'acquisto di prodotti tessili greggi o comunque non finiti contemplati dalla stessa tabella allegato B, effettuato presso fabbricanti da parte di altri fabbricanti che li sottopongono ad operazioni di perfezionamento.

In tali casi pero' l'acquisto deve risultare ugualmente da fattura, da rilasciarsi dal venditore, assoggettata all'imposta di bollo di cui all'art. 19, n. 1, lettera 6) della tariffa allegato A al decreto Presidenziale 25 giugno 1953, n. 492.

Le fatture come sopra emesse dovranno contenere la esplicita indicazione che trattasi di prodotti esenti da imposta perche' venduti a fabbricanti di prodotti tessili.

Per l'importazione dei prodotti tessili, contemplati dalla tabella allegato B alla presente legge, nelle ipotesi previste alle precedenti lettere a) e b), e' sempre dovuta l'imposta di conguaglio di cui all'art. 4.

Nella dichiarazione d'importazione dovra' essere fatta espressa menzione della particolare destinazione dei prodotti importati.

La successiva vendita effettuata dagli operatori economici di cui ai precedenti commi e' soggetta all'imposta del 3 per cento stabilita dall'art. 3.

Art 7.

Nel caso di fabbricanti di prodotti tessili finiti che siano anche fabbricanti di altri prodotti non compresi nella tabella allegato B alla presente legge nei quali vengono impiegati tessuti finiti, l'imposta di cui di precedente art. 3 e' dovuta, sul prezzo di vendita all'ingrosso, all'atto del passaggio dei prodotti dal reparto tessitura agli altri reparti d'impiego.

L'imposta si corrisponde in base a note di accompagnamento in doppio esemplare, indicanti la qualita', quantita' e prezzo della merce, da emettersi, nei modi e termini indicati dall'art. 15 del regio decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Le stesse norme si applicano nel caso di prodotti tessili finiti venduti al pubblico da parte di fabbricanti attraverso negozi o spacci di vendita al pubblico, anche nell'ipotesi che tali negozi o spacci siano gestiti da intermediari ed ancorche' appartenenti a questi ultimi.

Art 8.

Per l'imposta generale sull'entrata corrisposta dai fabbricanti nazionali, a norma della presente legge, il diritto di rivalsa stabilito dall'art. 6 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762, puo' essere esercitato in qualunque momento, indipendentemente da eventuali dilazioni consentite per il pagamento della merce.

Art 9.

Non danno luogo ad entrata imponibile gli atti economici aventi per oggetto il commercio dei filati elencati nella tabella allegato C alla presente legge.

Quando peraltro i detti filati siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati alla tabella allegato B alla presente legge, l'imposta sull'entrata e' dovuta una volta tanto, nella misura del 3 per cento, dall'industriale acquirente e si corrisponde, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso.

Per l'importazione dall'estero dei filati elencati nella citata tabella allegato O, e' dovuta soltanto l'imposta di conguaglio di cui all'art. 4; nell'ipotesi peraltro di cui al precedente comma, e' dovuta altresi' l'imposta una volta tanto nella misura del 3 per cento, da corrispondersi dall'industriale importatore, in base al valore di importazione calcolato a norma dell'art. 18 del regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito nella legge 19 giugno 1940, n. 762.

Art 10.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi dei prodotti tessili di cui alle tabelle allegati A, B e C, quando i prodotti ottenuti dalla lavorazione siano ugualmente compresi nelle tabelle stesse, sono soggetti alla imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

Art 11.

Per gli atti economici relativi al commercio delle materie e dei prodotti tessili di seguito elencati l'mposta generale sull'entrata e' dovuta nella misura del 2 per cento dell'entrata imponibile:

Voce doganale 687 - Juta e fibre assimilate.

Voce doganale 690 - Filati di juta e di fibre assimilate, puri o misti.

Voce doganale 694 - Tessuti di juta o di fibre assimilate, puri o misti.

Voce doganale ex 752 - Sacchi da imballaggio di juta.

La stessa aliquota si applica per l'importazione dall'estero delle dette materie e prodotti.

I corrispettivi pagati per la lavorazione presso terzi delle materie e dei prodotti sopra indicati sono soggetti all'imposta sull'entrata nella misura del 2 per cento.

Art 12.

Per i prodotti e manufatti tessili di seguito elencati la restituzione dell'imposta generale sull'entrata di cui alla legge 31 luglio 1954, n. 570 e' stabilita nella misura...

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