IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 31 luglio 1954, n. 570, concernente la restituzione dell'imposta generale sull'entrata per i prodotti industriali esportati e l'istituzione di una imposta di conguaglio per quelli importati;
Visto il decreto presidenziale 14 agosto 1954, n. 676, con il quale vennero approvate le tabelle dei prodotti industriali, rispettivamente, ammessi alla restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e soggetti al pagamento dell'imposta di conguaglio all'importazione;
Visto il decreto presidenziale 27 febbraio 1955, n. 192, contenente norme per l'esecuzione della legge 31 luglio 1954, n. 570;
Vista la legge 26 giugno 1959, n. 487, che ammette i prodotti ortofrutticoli alla restituzione dell'I.G.E. alla esportazione ed istituisce un'imposta di conguaglio per quelli importati;
Vista la legge 7 luglio 1960, n. 633, che delega ai Governo la facolta' di emanare, con decreti aventi valore di legge, provvedimenti in materia di restituzione della imposta generale sull'entrata alla esportazione e d'imposta di conguaglio all'importazione;
Ritenuta l'opportunita' di avvalersi della delega prevista dalla legge 7 luglio 1960, n. 633, al fine di adeguare, per taluni prodotti, le vigenti aliquote di restituzione e di conguaglio alla effettiva incidenza dell'imposta, e di adottare, con carattere di generalita', nuove disposizioni atte a semplificare le vigenti procedure di restituzione;
Visto l'art 87 della Costituzione;
Sentita la Commissione parlamentare di cui all'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Su proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il bilancio, per il tesoro, per l'industria e commercio e per il commercio con l'estero; Decreta: Art. 1.
Per i prodotti elencati nella tabella allegata al presente decreto, la restituzione dell'imposta generale sulla entrata all'esportazione e l'imposta di conguaglio alla importazione sono stabilite, rispettivamente, nella misura a fianco di ciascun prodotto indicata.