LEGGE 26 giugno 1959, n. 487 - Provvedimenti per la restituzione dell'imposta generale sull'entrata alla esportazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari

Coming into Force05 Agosto 1959
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date26 Giugno 1959
Published date21 Luglio 1959
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1959/07/21/059U0487/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.173 del 21-07-1959
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I prodotti elencati nelle tabelle allegato A e B alla presente legge, sono ammessi alla restituzione della imposta generale sull'entrata all'esportazione nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento del prezzo di vendita all'estero dei prodotti stessi.

Per gli stessi prodotti di estera provenienza e' dovuta, all'atto dell'importazione, una imposta di conguaglio, nella misura, rispettivamente, dello 0,80 per cento e dello 0,40 per cento, da liquidarsi sul valore dei medesimi, determinato ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

Art 2.

La restituzione dell'imposta generale sull'entrata all'esportazione e l'imposta di conguaglio di cui al precedente articolo, si applicano in base alle norme stabilite dalla legge 31 luglio 1954, n. 570.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 giugno 1959 GRONCHI SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - DEL BO Visto, il Guardasigilli: GONELLA

Allegato A

ALLEGATO A.

Tabella dei prodotti per la cui esportazione e' consentita la restituzione dell'imposta generale sull'entrata nella misura dello 0,80 per cento e per la cui importazione e' dovuta l'imposta di conguaglio nella stessa misura dello 0,80 per cento.

Numero e lettera

della

tariffa doganale Denominazione dei prodotti

07.01 Ortaggi e piante mangerecce, freschi o refrigerati

ex 07.02-b-2) Ortaggi e piante mangerecce, congelati: non cotti; altri

07.03 Ortaggi e piante mangerecce, presentati immersi in acqua

conservazione, ma non specialmente preparati

per il consumo immediato

ex 08.02-b Agrumi, freschi: altri

ex 08.03-b-1) Fichi: altri; freschi

ex 08.04-b-1) a Uve: altre; fresche da tavola

ex 08.05-b Frutta a guscio (escluse quelle della voce n.08.01), fresche, anche sgusciate...

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