Art
1.
Il Governo e' autorizzato ad emanare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge una nuova tariffa generale dei dazi doganali, comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci.
Tale nuova tariffa dovra' corrispondere alle esigenze dei consumi, alle necessita' della produzione e del lavoro nazionali e tenere anche conto dei progressi tecnici conseguiti nel campo della produzione mondiale.
Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attivita' produttiva.
Art
2.
Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo e' inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.
Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.
Art
2.
Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo e' inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale. 1
Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.
Art
2.
Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo e' inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale. (1) 2
Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.
Art
2.
Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il
Governo e' inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura...