LEGGE 24 dicembre 1949, n. 993 - Delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali

Coming into Force27 Gennaio 1950
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Published date12 Gennaio 1950
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1950/01/12/049U0993/CONSOLIDATED/20080625
Enactment Date24 Dicembre 1949
Official Gazette PublicationGU n.9 del 12-01-1950
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il Governo e' autorizzato ad emanare entro dodici mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge una nuova tariffa generale dei dazi doganali, comportante prevalentemente dazi commisurati sul valore delle merci.

Tale nuova tariffa dovra' corrispondere alle esigenze dei consumi, alle necessita' della produzione e del lavoro nazionali e tenere anche conto dei progressi tecnici conseguiti nel campo della produzione mondiale.

Nella tariffa potranno essere previste graduali riduzioni dei dazi per specifici settori dell'attivita' produttiva.

Art 2.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo e' inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale.

Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.

Art 2.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo e' inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale. 1

Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.

Art 2.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il Governo e' inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura ridotta in relazione alla situazione dei mercati e alle esigenze degli approvvigionamenti, dei consumi e della riattrezzatura dell'economia nazionale. (1) 2

Le sospensioni di cui al comma precedente non possono andare oltre il terzo anno dall'entrata in vigore della nuova tariffa.

Art 2.

Nei primi due anni dall'entrata in vigore della nuova tariffa il

Governo e' inoltre autorizzato a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione dei dazi contemplati dalla tariffa medesima o ad applicarli in misura...

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