LEGGE 21 gennaio 1988, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime

Coming into Force21 Gennaio 1988
Published date21 Gennaio 1988
Enactment Date21 Gennaio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1988/01/21/088G0020/CONSOLIDATED/19890214
Official Gazette PublicationGU n.16 del 21-01-1988
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 20 novembre 1987, n. 474, recante proroga di termini per l'attuazione di interventi nelle zone terremotate della Campania, della Basilicata e della Puglia, nonche' altre disposizioni dirette ad accelerare lo sviluppo delle zone medesime, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 1:

    al comma 1, all'alinea, le parole: "al 31 dicembre 1988" sono sostituite dalle seguenti: "inderogabilmente al 30 giugno 1988";

    al comma 1, le lettere b), c), e) ed f) sono soppresse;

    dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:

    "1-bis. Sono inderogabilmente prorogati al 31 dicembre 1988:

    1. il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 2), del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, concernente l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici, anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

    2. il termine indicato nell'articolo 1, comma 1, n. 1), del decreto-legge di cui alla precedente lettera a), relativo all'imposta sul valore aggiunto, limitatamente agli interventi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni;

    3. il termine indicato nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente gli interventi previsti negli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni";

    il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'attivita' delle sezioni staccate di Avellino e Salerno del provveditorato alle opere pubbliche della Campania, gia' autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984 e prorogata sino al 31 dicembre 1987, e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1990";

    il comma 3 e' sostituito dal seguente:

    "3. Il termine per il collocamento in aspettativa del sindaco o del presidente della comunita' montana, dell'assessore delegato alla ricostruzione, di un rappresentante della minoranza e' prorogato al 30 giugno 1989 nei comuni disastrati, nel comune di Senise e nelle comunita' montane che ricomprendano comuni disastrati. E' prorogato, altresi', alla stessa data il termine indicato nell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120. Nei comuni gravemente danneggiati, limitatamente al sindaco o suo delegato, il predetto termine e' prorogato alla medesima data. Resta fermo il trattamento economico spettante ai medesimi ove essi siano dipendenti da amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, o da enti pubblici, anche economici, che continua ad essere posto a carico delle amministrazioni ed enti. Resta a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, l'onere per l'aspettativa dei dipendenti da aziende private";

    al comma 4, la lettera b) e' soppressa;

    i commi 5, 6 e 7 sono soppressi;

    il comma 10 e soppresso.

    L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 2. - 1. E' prorogato al centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il termine indicato nell'articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'adozione da parte di comuni disastrati o gravemente danneggiati del piano regolatore o dei piani esecutivi di cui all'articolo 28 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Decorso tale termine, ai comuni inadempienti sara' sospesa l'erogazione di fondi, ai sensi dell'articolo 3 della predetta legge n. 219 del 1981, e successive modificazioni, fino all'adozione dei menzionati piani e nei successivi trenta giorni saranno attivati i poteri sostitutivi di cui all'articolo 2, ultimo comma, della legge 18 aprile 1984, n. 80, di conversione del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19.

  2. I piani regolatori generali od esecutivi, o loro varianti, sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dal ricevimento dei relativi atti. Decorso tale termine, gli strumenti si intendono approvati, qualora essi siano stati inoltrati per l'approvazione entro centoventi giorni dalla data della delibera di adozione. Il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale. In caso di inosservanza del termine di inoltro si applicano le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia di approvazione degli strumenti urbanistici.

  3. Gli strumenti urbanistici di cui al comma 1 o loro varianti gia' inoltrati entro il 31 dicembre 1987 per l'approvazione sono approvati dalla regione o dall'ente delegato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Decorso il predetto termine, gli strumenti o loro varianti si intendono approvati ed il silenzio-approvazione e' attestato dal sindaco con apposito decreto affisso per quindici giorni all'albo comunale.

  4. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e' abrogato.

  5. I comuni dichiarati danneggiati e inclusi nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, e successive modificazioni, accedono ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, per far fronte alle spese relative alla redazione degli strumenti urbanistici generali o esecutivi adottati entro il 31 dicembre 1988, nella misura del 50 per cento delle spese previste sulla base delle tariffe professionali.

  6. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 sono estese ai comuni danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982 ed inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 5 maggio 1982.

  7. Per gli strumenti urbanistici o loro varianti dei comuni di cui al comma 6 resi esecutivi ai sensi del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 389, e del presente decreto, e' annullata l'approvazione verificatasi in applicazione dei predetti decreti-legge. Tali strumenti urbanistici sono riesaminati dalla regione o dall'ente delegato con le procedure e gli effetti di cui al comma 3".

    All'articolo 3:

    al comma 1, dopo le parole: "70 per cento", sono aggiunte le seguenti: "E' altresi' concesso sulla residua spesa un contributo pluriennale costante dell'8 per cento per la durata del mutuo a tal fine contratto per un massimo di venti anni. I contributi sono assegnati dai comuni, che determinano le priorita', sentite le soprintendenze competenti anche sulla congruita' della spesa preventivata. Il contributo verra' erogato alla ditta proprietaria, dopo che la stessa avra' dimostrato di aver gia' eseguito i lavori relativi al 30 per cento della spesa occorrente";

    il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. Per gli immobili di proprieta' privata di interesse storico o artistico vincolati ai sensi della legge 1› giugno 1939, n. 1089, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' per quelli di interesse storico-nazionale riconosciuti tali secondo le disposizioni di precedenti leggi, il contributo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, come quantificato dal comma 1, e' assegnato indipendentemente dal completamento dell'opera interessata. Il contributo e' utilizzato per effettuare, in ordine di priorita', gli interventi strutturali, quindi gli interventi non strutturali esterni e, per il residuo, per le opere interne e di rifinitura. Qualora il detto contributo non sia sufficiente a coprire il completamento delle riparazioni degli immobili, l'importo del contributo medesimo potra' essere aumentato sino alla copertura delle spese per i soli interventi strutturali";

    al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: "e successive modificazioni", sono aggiunte le seguenti: "e nei limiti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, e successive modificazioni,";

    al comma 5, sono premesse le parole: "Ferme restando le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616,";

    al comma 6, dopo le parole: "di cui al comma 5,", sono aggiunte le seguenti: "quando trattasi di ricostruzione parziale,";

    al comma 7, dopo le parole: "comma 6,", sono aggiunte le seguenti: "ivi compresi la casa canonica e i locali per il ministero pastorale, anche se non contigui agli edifici di culto,".

    All'articolo 4:

    il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    "2. Per la progettazione e la direzione dei lavori relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili privati danneggiati dal sisma si applicano i compensi previsti dalle leggi vigenti. Se l'immobile e' costituito da piu' unita' immobiliari, per le parti di proprieta' comuni a piu' unita' immobiliari, l'importo al quale si applica la percentuale prevista dalle tariffe professionali e' quello globale del costo di consolidamento dell'intero intervento. Le relative parcelle dovranno essere vistate con motivato parere per la congruita' dagli ordini o collegi professionali competenti";

    al comma 3, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro mesi"; e le parole: "non superiori a tre mesi" sono sostituite dalle seguenti: "non superiori complessivamente a sei mesi";

    il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    "5. Il sindaco, in relazione all'entita' dei progetti esecutivi...

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