LEGGE 18 aprile 1984, n. 80 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni

Coming into Force19 Aprile 1984
Published date19 Aprile 1984
Enactment Date18 Aprile 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/04/19/084U0080/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.110 del 19-04-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Conversione in legge

Il decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, recante proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: "Ai comuni e' assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"I termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonche' nell'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati al 30 giugno 1985. Il termine di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e' prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 e' prorogato il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e' prorogato al 30 giugno 1984";

il comma 5 e' soppresso;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di venticinque unita' per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dell'articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456. In ciascuna delle sezioni predette e' assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1984, 1985 e 1986, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1984-1986, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1984, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Riorganizzazione strutturale dei servizi del Ministero dei lavori pubblici".

7-ter. Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro per i beni culturali ed ambientali, secondo le rispettive competenze, a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono entro il 30 giugno 1984 a completare gli organici dei rispettivi uffici periferici aventi sede nelle regioni Campania e Basilicata.

7-quater. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere di ricostruzione di competenza dello Stato, l'attivita' delle sezioni staccate di cui al comma 7-bis, gia' autorizzata per il triennio dal 27 agosto 1981 al 26 agosto 1984, e' prorogata fino al 31 dicembre 1987";

il comma 8 e' sostituito dal seguente:

"I giovani che sono stati interessati alla chiamata alla leva negli anni 1981, 1982 e 1983, residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonche' dei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, sono dispensati dalla chiamata alle armi limitatamente e soltanto per l'anno 1984".

All'articolo 2:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"Il contributo per la ricostruzione di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e' pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unita' immobiliare nei limiti previsti dallo stesso articolo 9. Il costo di intervento per la determinazione del contributo e' fissato annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici che si applica a tutte le assegnazioni disposte nell'anno di riferimento";

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"La spesa ammissibile a contributo per la realizzazione delle superfici non residenziali di cui ai commi 3 e 4 non puo' essere superiore, per ogni metro quadrato, al sessanta per cento del costo d'intervento come definito dal precedente comma";

il comma 7 e' soppresso;

dopo il comma 9, e' aggiunto il seguente:

"9-bis. Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, come modificate nei precedenti commi, si applicano anche alle unita' immobiliari destinate ad uso di abitazione da riparare a seguito degli eventi sismici del novembre 1980 o del febbraio 1981".

All'articolo 3:

al comma 1, nel primo capoverso, lettera c), le parole: "massimo ammissibile" sono sostituite dalla seguente: "relativo"; nel secondo capoverso, le parole:

"del contributo massimo ammissibile" sono sostituite dalle seguenti: "del relativo contributo";

al comma 1, secondo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del rischio sismico e dei calcoli statici, per gli interventi di ricostruzione; per gli interventi di riparazione, i predetti elaborati possono essere presentati successivamente alla documentazione di cui sopra, ma comunque prima dell'inizio dei lavori";

al comma 1, terzo capoverso, sono soppresse le parole: "della relazione sulla stabilita' delle aree anche ai fini del rischio sismico, dei calcoli statici";

il comma 2 e' sostituto dal seguente:

"Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto esecutivo, le commissioni di cui all'articolo 14 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, esprimono il parere sulla compatibilita' urbanistica e sulla determinazione del relativo contributo, ai sensi del presente decreto. Il parere sulla determinazione del contributo e' vincolante. Ai membri di tali commissioni e' corrisposto, per ogni pratica esaminata, un compenso nella misura di lire quindicimila";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:

"Per gli interventi di ricostruzione, con il provvedimento di cui al comma precedente, ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo come determinato nei limiti dell'articolo 2, con riserva di liquidare, a consuntivo, l'ammontare del contributo nei limiti di quello assegnato";

dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Per gli interventi di riparazione, con il provvedimento di cui al comma 3, ed in presenza delle disponibilita' finanziarie, il sindaco assegna il relativo contributo, che e' pari all'importo riportato nel computo metrico e stima, aggiornato alla data di assegnazione del contributo stesso, nei limiti fissati dall'articolo 2, con riserva di liquidare a consuntivo l'ammontare del contributo, nei limiti di quello assegnato.

4-ter. Ai fini della liquidazione del saldo del contributo erogabile, l'accertamento di regolarita' della documentazione amministrativo-contabile e' effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti giurati di contabilita' finale, nonche' del certificato di collaudo statico, del certificato di collaudo tecnico amministrativo in caso di lavori di importo superiore a un miliardo, ovvero del certificato di regolare esecuzione e del certificato di abitabilita'.

Sono ammesse perizie di variante e suppletive in corso d'opera che non comportino variazioni in aumento superiori al dieci per cento del contributo concesso. Tale eventuale eccedenza e' liquidata, previo accertamento, con lo stato finale. Non possono essere superati, in ogni caso, i limiti di cui all'articolo 2";

al comma 5, le parole: "massimo ammissibile" sono soppresse;

il comma 7 e' soppresso;

al comma 8, le parole: "entro il 30 giugno 1984" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 1984";

al comma 9, le parole: "o di piano di ricostruzione" sono soppresse; e le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 1984";

al comma 10, le parole: "a carico dei comuni disastrati" e le parole: "30 giugno 1984" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "a carico dei comuni predetti" e "31 dicembre 1984".

All'articolo 5:

il comma 1 e' soppresso;

il comma 4 e' sostituito dai seguenti:

"4. Nell'ipotesi che procedano ad interventi in parte non connessi al sisma, gli aventi titolo ai contributi di cui all'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, conservano il diritto al contributo limitatamente alle superfici danneggiate o distrutte.

4-bis. Hanno titolo ai contributi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, i proprietari di immobili demoliti o da demolire in attuazione degli strumenti urbanistici approvati ai sensi degli articoli 28 e 55 della predetta legge".

All'articolo 6:

la parola: "massimi" e' soppressa;

alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le parole: "e del 5 per cento, nel caso di impianti alimentati da gas metano".

L'articolo 7 e'...

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