LEGGE 6 agosto 1981, n. 456 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980

Coming into Force12 Agosto 1981
End of Effective Date21 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1981/08/11/081U0456/CONSOLIDATED/20080625
Published date11 Agosto 1981
Enactment Date06 Agosto 1981
Official Gazette PublicationGU n.219 del 11-08-1981
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

Il decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, concernente proroga del termine assegnato al commissario per il completamento degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del novembre 1980, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1, sono aggiunti i seguenti:

"Art. 1-bis. - All'articolo 8 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' aggiunto il seguente comma:

"Per gli interventi di cui alle lettere c) ed e) del comma precedente i comuni possono utilizzare anche le risorse loro assegnate, anche se non impegnate nei termini prescritti, ai sensi del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25 "";

"Art. 1-ter. - Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e' sostituito dal seguente:

""Sono altresi' ammesse a contributo, fino al 25 per cento del costo dell'alloggio determinato ai sensi del secondo e del terzo comma le spese per la ricostruzione delle superfici utili per lo svolgimento delle attivita' di liberi professionisti e lavoratori autonomi, distrutte o demolite per effetto del sisma. Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di ricostruzione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato un contributo in conto capitale pari all'intera spesa necessaria da determinarsi sulla base di quanto previsto nei commi precedenti sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato, non occupata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980";

"Art. 1-quater. - Dopo il secondo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono aggiunti i seguenti:

"Dall'importo del contributo, determinato ai sensi del comma precedente, va detratto l'importo del contributo gia' disposto ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera d) ed e), del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874, con esclusione delle aliquote di importo relative ad opere provvisionali.

Sono ammesse a contributo in conto capitale, fino all'intero ammontare, le opere di riparazione delle pertinenze agricole adibite a ricovero del bestiame, degli attrezzi e a fienile. Ai coltivatori diretti e' assegnato il contributo pari all'intera spesa necessaria per la riparazione, nei limiti di quanto disposto dai commi precedenti, sia per l'abitazione rurale sia per una sola unita' immobiliare sita nel centro abitato e non abitata da persona diversa dal proprietario alla data del 23 novembre 1980 "";

"Art. 1-quinquies. - All'articolo 11 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono soppresse le parole: "artigiano, commerciante o operatore turistico" ed e' aggiunto il seguente comma:

"L'assegnazione dei contributi ha luogo prescindendo dalla decorrenza del termine di novanta giorni qualora alla domanda sia allegata una dichiarazione del proprietario da cui risulti esplicita rinuncia"";

"Art. 1-sexies. - Al secondo comma dell'articolo 12 della legge 14 maggio 1981, n. 219, dopo le parole: "alla data anzidetta", sono aggiunte le seguenti: "e tutti coloro che dimostrino con atto notorio il possesso non violento ne' clandestino alla data del 23 novembre 1980 "";

All'articolo 2:

al primo capoverso, dopo le parole: "Le predette commissioni, elette", sono aggiunte le seguenti: "entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto";

al quarto capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: "Esse esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di presentazione di ciascuna perizia, ed entro il 30 settembre 1981 per le perizie presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge";

il quinto capoverso e' sostituito dal seguente:

"La domanda di autorizzazione ad edificare, di cui al secondo comma, si intende accolta...

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