DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1984, n. 19 - Proroga dei termini ed accelerazione delle procedure per l'applicazione della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni

Coming into Force01 Marzo 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/02/29/084U0019/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date28 Febbraio 1984
Published date29 Febbraio 1984
Official Gazette PublicationGU n.59 del 29-02-1984
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la proroga dei termini per la gestione stralcio della attivita' del Commissario delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e per l'attuazione dell'intervento in favore dei territori terremotati previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonche' la modifica di alcune disposizioni della medesima legge per accelerare l'intervento per la ricostruzione degli indicati territori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Proroga dei termini

  1. Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, e' differito al 30 giugno 1984.

  2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile conserva i poteri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, limitatamente alla residua attivita' straordinaria con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

  3. L'attivita' di ordinaria gestione e' svolta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai prefetti di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, ai quali e' demandata, a norma della medesima disposizione, la definizione degli impegni assunti nella fase di emergenza.

  4. Il termine del 31 dicembre 1983 stabilito negli articoli 5 e 13 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' prorogato al 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 23-bis dello stesso decreto-legge, cosi' come convertito dalla predetta legge 29 aprile 1982, n. 187, e' prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e comunque non oltre il 31 dicembre 1984. Il termine di cui all'articolo 9, secondo comma, del medesimo decreto-legge, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, e' prorogato sino al 30 giugno 1984. Alla stessa data del 30 giugno 1984 sono prorogati il termine di cui all'articolo 22 e il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.

  5. Le convenzioni previste ai sensi dell'articolo 60 della stessa legge n. 219, e successive modificazioni, non possono avere efficacia oltre il 30 giugno 1984. Il tecnico convenzionato non puo' assumere incarichi professionali privati concernenti pratiche connesse allo svolgimento della convenzione. In caso di risoluzione di essa in attuazione del principio di cui al presente comma il comune puo' procedere alla sostituzione con altro tecnico.

  6. Ai comuni disastrati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel 1980, e' concesso un contributo a pareggio sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo costituisce base per i trasferimenti statali per l'anno 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

  7. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, la cui disposizione e' prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il relativo onere e' a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

  8. I giovani interessati alla chiamata alle armi negli anni 1984 e 1985 residenti dall'epoca degli eventi sismici degli anni 1980 e 1981 nelle zone terremotate della Campania e della Basilicata, nonche' nei comuni danneggiati della Puglia, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 15 aprile 1981, n. 128, sono, a domanda, dispensati, anche se gia' arruolati ed in servizio, dal compiere il servizio militare di leva, anche con riferimento al servizio civile sostitutivo.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di disporre la proroga dei termini per la gestione stralcio della attivita' del Commissario delle zone terremotate della Campania e della Basilicata e per l'attuazione dell'intervento in favore dei territori terremotati previsto nella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonche' la modifica di alcune disposizioni della medesima legge per accelerare l'intervento per la ricostruzione degli indicati territori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 1984;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e con il Ministro del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. Proroga dei termini

  1. Il termine del 31 dicembre 1983, indicato nell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, e' differito al 30 giugno 1984.

  2. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile conserva i poteri previsti dall'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, limitatamente alla residua attivita' straordinaria con esclusione di ogni iniziativa nuova che comporti qualsiasi onere a carico dei fondi destinati alla ricostruzione.

  3. L'attivita' di ordinaria gestione e' svolta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dai prefetti di cui al quinto comma dell'articolo 1 della legge 11 aprile 1983, n. 114, ai quali e' demandata, a norma della medesima disposizione, la definizione degli impegni assunti nella fase di emergenza. Ai comuni e' assegnato dal CIPE annualmente un fondo a valere sull'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, per la manutenzione ordinaria e straordinaria dei prefabbricati.

  4. I termini stabiliti nell'articolo 5 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, nonche' nell'ultimo comma dell'articolo 84 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sono prorogati al 30 giugno 1985. Il termine di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e' prorogato fino al termine dell'annata agraria in corso e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1984. Alla stessa data del 31 dicembre 1984 e' prorogato il termine di cui all'articolo 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Il termine di cui all'articolo 9 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187, e' prorogato al 30 giugno 1984.

  5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 18 APRILE 1984, N. 80.

  6. Ai comuni disastrati dal terremoto del 1980, che nel 1982 non abbiano potuto assicurare la copertura delle maggiori spese derivanti dall'assunzione di personale di ruolo rispetto a quello in forza nel 1980, e' concesso un contributo a pareggio sul fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Tale contributo costituisce base per i trasferimenti statali per l'anno 1983 in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.

  7. Il Ministro dell'interno o i prefetti, secondo le rispettive competenze a norma delle vigenti disposizioni di legge, provvedono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, a coprire le sedi vacanti di segretari comunali nei comuni disastrati o gravemente danneggiati, utilizzando, se del caso, anche i funzionari di cui all'articolo 5, comma 15, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, nella legge 29 aprile 1982, n. 187, la cui disposizione e' prorogata fino al 31 dicembre 1985, ed il relativo onere e' a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219. ((7-bis. I ruoli organici del personale del Ministero dei lavori pubblici sono aumentati di venticinque unita' per adeguare ai programmi operativi le dotazioni di personale dei provveditorati regionali alle opere pubbliche della Campania e della Basilicata e delle sezioni staccate di Avellino e Salerno, istituite ai sensi dell'articolo 5-novies del decreto-legge 26 giugno 1981, n. 333, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 456. In ciascuna delle sezioni predette e' assicurata l'effettiva presenza di almeno un dirigente superiore. Il Ministro dei lavori pubblici e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, le conseguenti variazioni ai ruoli organici. Il Ministro dei lavori pubblici e' altresi' autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, a bandire i concorsi pubblici per le relative assunzioni. All'onere relativo all'attuazione del presente comma, valutato in lire 500 milioni per...

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